Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2021, n. 35720
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FELICE GIUSEPPE, nato a CATANIA il 18/07/1967 avverso l'ordinanza del 03/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere T L;lette le conclusioni del Procuratore generale, A C, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto da G F avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, con riferimento ai periodi di detenzione espiati dal 18/11/2017 al 18/11/2019, per manifesta irregolarità della condotta. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo vizio argomentativo, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'assenza di motivazione per i semestri dal 2017 al 2018, risultando valorizzati esclusivamente fatti risalenti al marzo 2019, nonché per essersi i giudici della sorveglianza basati soltanto sulle dichiarazioni rese dalla compagna del reclamante, astraendole dal loro contesto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato per un verso su profili di merito e di carattere rivalutativo, per altro verso perché lamenta vizi argomenta- tivi insussistenti proponendo ricostruzioni alternative della fattispecie concreta non rivisitabili in sede di legittimità. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comporta- mento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522). Invero, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, tale principio non è assoluto, non escludendosi che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi discipli- nari, e la ricaduta nel reato è indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705, relativa all'ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà;Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci, Rv. 216850;Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186).
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