Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 30/03/2023, n. 09035

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 30/03/2023, n. 09035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09035
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso n. 24942-2014R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Ricorrente e intimata incidentale

CONTRO

MERIDIANO s.p.a., cf 02076670849,in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. R P - Controricorrentee ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 715/30/2014della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 4 marzo 2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10 febbraio 2023dal Consigliere dott. F F. Premesso che: Il giudizio trae origine dagli avvisi d’accertamento per Iva, relativa agli anni d’imposta 2001-2002,e per sanzioni , riportate, all’esito dei vari gradi Accertamento– Ires, Irap, Iva- condono d.l. 193- 2016–art. 6 RGN 24942/2014 Consigliere rel . F di giudizio, nella cartella n. 29120100001332535, che è oggetto della presente controversia. La cartella erariale fu impugnata dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, che con sentenza n. 493/05/2010 ne accolse le ragioni. La Commissione tributaria regionale della Sicilia ha respinto l’appello dell’ufficio con sentenza n. 715/30/2014, ora oggetto di impugnazione. Il giudice d’appello ha riconosciuto come non dovute le sanzioni sino all’esito della controversia sul debito tributario contestato. La pronuncia è statacensurata dall’Agenzia delle entrate con un unico motivo, cui ha resistito la contribuente con controricorso, nonché spiegando ricorso incidentale condizionato. Nelle more del giudizio lasocietà ha depositato istanza con cui hachiesto l’estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in l. 1°dicembre 2016, n. 225. Nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2023la causa è stata trattata e decisa.
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