Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2020, n. 28375
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIGNADUZZO RGERO nato a PALAZZOLO DELLO STELLA il 24/05/1960 avverso la sentenza del 31/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A C. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione T E, che ha concluso per il rigetto del ricorso e, per il ricorrente, l'Avv. F B, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 26/05/2014, il Tribunale di Cuneo dichiarava R V responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 della legge n. 445 del 2000 (perché presso la Prefettura di Cuneo attestava falsamente, nella dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco del comune di Murello, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del d. Igs. n. 267 del 2000, mentre aveva riportato condanne definitive per i reati di ricettazione di armi, porto e detenzioni illegali di armi;in Cuneo, in data 08/03/2012;con la recidiva reiterata) e, con le circostanze attenuanti equivalenti alla contestata recidiva reiterata, lo condannava alla pena di giustizia. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Torino, con sentenza deliberata il 31/05/2019, ha riqualificato il fatto a norma dell'art. 87-bis del d.P.R. 16/05/1960, n. 570, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione R V, attraverso il difensore Avv. F B, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. I primi due motivi denunciano inosservanza della legge penale e vizi di motivazione: la sentenza impugnata ha omesso di rispondere al primo motivo di appello relativo alla natura giuridica della dichiarazione in questione, che non ha natura pubblicistica, trattandosi di dichiarazione di tipo negoziale, il che esclude l'oggetto materiale della fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen., laddove la falsità in scrittura privata è stata depenalizzata. 2.2. Il terzo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali: nella dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco, l'imputato affermava di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 58 d. Igs. 18 agosto 2000, n. 267, che fa riferimento all'irrogazione della reclusione non inferiore ad un anno per il porto, il trasporto e la detenzione di armi, laddove dal certificato richiesto dal ricorrente il 17/06/2019 risultano una sentenza di condanna alla reclusione di mesi 11 per i reati di ricettazione e detenzione illegale di armi, nonché un'altra sentenza di condanna alla reclusione di mesi 6 e giorni 20 per porto illegale di armi, violazione delle norme sul controllo delle armi e detenzione abusiva di armi, ossia a pene inferiori all'anno, sicché a norma dell'art. 58 cit. l'imputato era candidabile. L'art. 58 cit. è stato abrogato dal d. Igs. n. 235 del 2012, entrato in vigore il 05/01/2013, sicché alla data della sentenza di primo grado non esistevano le condizioni poste dall'articolo abrogato. La riqualificazione operata dalla sentenza impugnata pone il duplice problema della dichiarazione di accettazione della candidatura fatta alla stregua dell'art. 58 del d. Igs. n. 267 del 2000 e non dell'art. 87-bis d.P.R. n. 570 del 1960 e della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.
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