Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2022, n. 1602

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Le controversie aventi ad oggetto l'esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie operando in regime concessorio di accreditamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, qualora oggetto della contestazione sia esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2022, n. 1602
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1602
Data del deposito : 19 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

M 1602-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.

CONTRO

ADELAIDE AMENDOLA - Primo Presidente f.f. - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI - Presidente di Sezione - BIAGIO VIRGILIO Ud. 14/12/2021 - DANILO SESTINI - Consigliere - PU R.G.N. 32030/2020 L NLITANO - Consigliere - Ciar. 1602 Rep. MASSIMO FERRO - Consigliere - FABRIZIA GARRI - Consigliere - Consigliere - MAURO DI MARZIO Consigliere - ALBERTO GIUSTI -- Rel. Consigliere - L R ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 32030-2020 proposto da: REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso la sede dell'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato G A;
-ricorrente - 626 R 21 C.

contro

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO FONDAZIONE SANTA LUCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè

contro

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO QUALE PRESIDENTE DELLA COMMISSARIO AD ACTA DELLA REGIONE LAZIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ASL ROMA 2;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3454/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 01/06/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2021 dal Consigliere L R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.- La Regione Lazio propone ricorso, notificato il 9 dicembre 2020, nei confronti dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) Fondazione Santa Lucia, nonché del Presidente p.t. della Giunta Regionale del Lazio quale Commissario ad acta della Regione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della ASL Roma 2, per la cassazione, impugnando per motivi attinenti alla giurisdizione la sentenza n. 3454 del 2020, pronunciata dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, in data 1.6.2020, non notificata.

2. Resiste con controricorso illustrato da memoria l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) Fondazione Santa Lucia.

3. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive in questa - sede. -4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in udienza pubblica con discussione orale, su conforme richiesta della Regione ricorrente. In prossimità della data di udienza le parti costituite hanno depositato istanza congiunta con la quale convengono che la causa possa passare in decisione richiamando i rispettivi scritti difensivi ai quali si riportano.

5. In prossimità della data d'udienza, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. 6.- La ricorrente così ricostruisce la vicenda giudiziaria, per quanto di interesse: - nel 2017 l'IRCCS Fondazione Santa Lucia adiva il Tar del Lazio per ottenere l'annullamento della nota con cui la ASL Roma 2 (con la quale la Fondazione Santa Lucia operava in rapporto concessorio di accreditamento quale struttura di neuroriabilitazione), rilevate, all'esito dei controlli di appropriatezza, alcune incongruità nella qualificazione delle prestazioni erogate ai pazienti da parte della Fondazione, le intimava di effettuare un rimborso, in favore della amministrazione sanitaria, di oltre 9 milioni di euro percepiti per prestazioni (che, qualificate dalla struttura come di riabilitazione, venivano riqualificate a seguito di controlli come semplice lungodegenza), e il pagamento di sanzioni per oltre 27 milioni di euro;
- il TAR del Lazio, con sentenza n. 1420\2020, dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso della Fondazione Santa Lucia, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario (richiamando a tal fine il precedente di questa Corte di 3 legittimità, Cass. S.U. n. 31029 del 2019), dinanzi al quale indicava alle parti che il processo avrebbe potuto essere proseguito, con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.;
la Regione Lazio proponeva appello al Consiglio di Stato sulla indicata giurisdizione ordinaria. -7. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3454\2020, qui impugnata, rigettava l'appello, concordando con le conclusioni del giudice di prime cure quanto alla indicazione della giurisdizione del g.o.(che identificava nel Tribunale civile di Roma). Individuava il petitum sostanziale della causa nella opposizione alla intimazione di pagamento rivolta dalla ASL all'Istituto in relazione alle obbligazioni nascenti dal rapporto concessorio di accreditamento, a seguito dei controlli eseguiti. Precisava che la controversia aveva ad oggetto gli esiti di un accertamento tecnico riguardante l'adempimento o meno da parte del Santa Lucia delle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio di accreditamento quale struttura di neuroriabilitazione: in particolare, le prestazioni, qualificate dalla struttura accreditata e retribuite dalla ASL come neuroriabilitative in alta specialità, venivano ritenute, all'esito dei controlli, inappropriate (quindi inappropriatamente qualificate perché non corrispondenti nel tipo e nella durata alla neuroriabilitazione di alta specialità) e dequalificate in lungodegenza, per la mancata indicazione nelle singole giornate di ricovero degli orari di effettuazione delle terapie riabilitative stesse, di talché non risultava documentata l'esecuzione della terapia per la durata minima richiesta. Il Consiglio di Stato precisava che nella "nota" impugnata si prospettava soltanto la possibilità della applicazione di sanzioni aggiuntive. Il Consiglio di Stato declinava quindi la giurisdizione affermando che non fossero direttamente oggetto del giudizio i poteri di controllo conferiti dall'art. 8 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 alla Regione, ma gli esiti della verifica effettuata, ovvero l'intimazione di pagamento 4 emessa dalla ASL, e gli atti di accertamento tecnico, non discrezionali, sulla base dei quali si era proceduto ad emettere l'intimazione, previo accertamento del non corretto operato della Fondazione S. Lucia nella fase di esecuzione del rapporto convenzionale, ed

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