Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2022, n. 40819
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: S M nato a Roma il 13/11/1968;P M nato a Roma l' 11/05/1990;avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 23/11/2021;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale O M, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dello STAIANO e la declaratoria di inammissibilità di quello del PAOLONI;lette le conclusioni del difensore di P M, avv. GIAMMARCO CONCA il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 30 novembre 2020 all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli dichiarava, per quel che qui rileva, M P e M S colpevoli dei reati, commessi in concorso tra loro e con C C, di tentata rapina aggravata (lettera a della rubrica), rapina consumata aggravata (lettere b e c), tentato omicidio aggravato (capo d), detenzione illegale di una pistola marca Beretta con matricola abrasa (capo e) e, il solo S, del reato di ricettazione dell'arma (lettera f della rubrica), condannando: - M P, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti rispetto all'aggravante sub d) e con la diminuente ex art.442 cod. proc. pen., alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione;- M S, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuente prevista per il rito abbreviato, alla pena di anni dieci di reclusione. 1.1. Secondo la non contestata ricostruzione dei fatti emersa dalla sentenza di primo grado, la tentata rapina aggravata e le due rapine aggravate erano state commesse dai tre imputati in un breve arco temporale (poco più di un'ora) la mattina dell'Il settembre 2019 in S. Cesareo ai danni di tre differenti esercizi commerciali. Nel corso del terzo episodio, verificatosi presso la sala s/ot 'Belvedere' di S. Cesareo, lo S aveva esploso due colpi con la pistola Beretta in suo possesso all'indirizzo di Wagne Abdou Khadime (dipendente della citata sala slot), provocandogli lesioni consistite in ferita da arma da fuoco dello scroto con lesione del testicolo sinistro, ferita penetrante da arma da fuoco della coscia sinistra con corpo estraneo ritenuto (proiettile). 1.2. Secondo le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese, nell'immediatezza dei fatti, dal C ai Carabinieri di Palestrina, i tre imputati, dopo una notte passata a consumare alcool e, forse, anche sostanze stupefacenti, avevano deciso di commettere le rapine per procurarsi del denaro. Per motivi indipendenti dalla loro volontà, la prima rapina (ai danni del Bar Stardust) - materialmente commessa dallo S armato della Beretta, mentre gli altri due complici lo attendevano nella macchina messa a disposizione dal Paoloni - non aveva avuto successo per la reazione dei dipendenti dell'esercizio commerciale nonché per la difficoltà di accesso alla cassa. In tale occasione, lo S aveva anche esploso un colpo di pistola verso terra, mentre nel corso della rapina consumata ai danni della sala s/ot il medesimo imputato aveva sparato due colpi in direzione del Wagne procurandogli le lesioni sopra indicate. 2. Con sentenza emessa in data 23 novembre 2021, la Corte di appello di Roma, ridotta la pena a beneficio del solo _C, confermava, nel resto, la decisione impugnata, respingendo i motivi di gravame proposti dal PAOLONI e dallo STAIANO. 2.1. Quanto alla richiesta di applicazione della diminuente di cui all'art.116 cod. pen., avanzata dal PAOLONI, la Corte territoriale riteneva che la prospettazione difensiva di non aver avuto conoscenza del possesso dell'arma da parte dello S dovesse essere disattesa, in quanto contrastante con la circostanza del colpo sparato dal predetto complice nel corso della tentata rapina in danno del bar Stardust. 2.2. Veniva, parimenti, giudicato infondato il motivo sulla richiesta riqualificazione del fatto di cui al capo d) nel meno grave reato di lesioni, poiché, ad avviso della Corte di merito, sussistevano, nel caso di specie, tutti gli indici rivelatori del c.d. `animus necandi' come delineati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.3. Infine, la Corte distrettuale escludeva che lo S fosse incapace di intendere e di volere, non ravvisando alcun elemento a sostegno di tale tesi difensiva. 3. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Roma M P propone, per mezzo dell'avv. G C, ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3.1. Con il primo, lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione rispetto al mancato riconoscimento del c.d. concorso anomalo previsto dall'art.116 cod. pen. con riferimento alle rapine consumate ed a quella tentata, nonché rispetto alla mancata assoluzione per non avere commesso il fatto (o, quanto meno, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 del codice di rito) per il tentato omicidio ed il porto della pistola. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena da lui ritenuta eccessiva rispetto alla concreta gravità dei fatti commessi.
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