Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/1970, n. 956

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La particolare disciplina dettata dalla legge 5 luglio 1928 n 1760 per il privilegio convenzionale agrario, mentre comporta senza dubbio una diversa fisionomia di tale diritto di garanzia rispetto allo schema tipico del privilegio accostandolo alla piu incisiva efficacia dell'ipoteca, tuttavia non importa una deviazione cosi netta del regime del privilegio da derivarne l'effetto della graduazione cronologica, che e propria dell'ipoteca. Pertanto, la regola generale in materia di privilegio, posta dallo art 2782 cod civ con lo statuire il concorso proporzionale dei crediti egualmente privilegiati anziche la loro prelazione ex tempore, deve applicarsi anche al privilegio convenzionale agrario, non essendo prevista alcuna deroga specifica, ne potendosi ricavare una deroga implicita dalla suddetta normativa dell'istituto.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/1970, n. 956
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 956
Data del deposito : 7 aprile 1970

Testo completo

La particolare disciplina dettata dalla legge 5 luglio 1928 n 1760 per il privilegio convenzionale agrario, mentre comporta senza dubbio una diversa fisionomia di tale diritto di garanzia rispetto allo schema tipico del privilegio accostandolo
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