Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/03/2022, n. 07552

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/03/2022, n. 07552
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07552
Data del deposito : 8 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16500/2015 R.G. proposto da

FGA

Investimenti s.p.a. (già ITCA s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, e nella qualità di incorporante di

ITCA

Produzione, rappresentata e difesa dall’Avv. C M e dall’Avv. M A, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo Avvocato, in Roma, Piazza Gondar, n. 22 – ricorrente – contro 1 Cons.Est.L D’Ozio

RGN

16500/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 16500/2015 Numero sezionale 693/2022 Numero di raccolta generale 7552/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 5/24/2015, depositata il 13 gennaio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Consigliere L D'Ozio. RILEVATO CHE:

1.La Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello principale proposto dalla

ITCA

Produzione s.p.a. (ora

FGA

Investimenti), in relazione alla domanda di deducibilità dei costi intercompany, ai fini Irap 2006, e rigettava l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, in relazione alla indeducibilità dei costi da “distacco” di personale da

ITCA

Tools s.p.a. alla contribuente, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino (n. 175/8/2012) che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente relativamente alla deducibilità delle spese per distacco di personale per la somma di € 5.076.495,00. Il giudice d’appello, dopo aver rilevato l’esistenza del “giudicato interno” in relazione alla decisione di prime cure sulla indeducibilità delle quote di ammortamento dei terreni (in assenza di specifica impugnazione in prime cure), evidenziava, quanto alla deducibilità dei costi derivanti dal contratto intercompany, che il giudice di prime cure aveva errato nell’applicare il principio della ripartizione dell’onere della prova;
infatti, quanto ai costi di “regia” gravava sulla capogruppo che intendeva dedurre per intero i costi per la gestione delle attrezzature e dei locali utilizzati anche da altre 2 Cons.Est.L D’Ozio

RGN

16500/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 16500/2015 Numero sezionale 693/2022 Numero di raccolta generale 7552/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 società del gruppo, l’onere di provare l’esistenza e l’inerenza dei costi. Nella specie, la società si era limitata a produrre solo alcune fatture, con causale generica (“ribaltamento spese enti centrali”) oltre ad un contratto di prestazione di servizi, indeterminato, privo di data certa anteriore alla verifica tributaria, in violazione dell’art.2704 c.c., quindi non opponibile all’Amministrazione finanziaria. Né poteva accogliersi la tesi della società, in base alla quale, trattandosi di un gruppo di imprese, non era necessaria ulteriore prova documentale, anche perché la contribuente era l’unica impresa produttrice del gruppo. In realtà, il gruppo di imprese era costituito da singole società, che mantenevano la propria autonomia, anche ai fini tributari. Il giudice d’appello accoglieva, invece, il gravame incidentale proposto dalla Agenzia delle entrate, in relazione alla indeducibilità di dei costi per distacco di personale da

ITCA

Tools a favore della contribuente, ai fini Irap, per l’anno 2006. La società, infatti, affermava che non vi sarebbe mai stato un effettivo distacco di personale, ma “unicamente il ribaltamento di spese per il personale utilizzato da

ITCA

Tools s.p.a. presso la sede della società accertata per servizi utili a quest’ultima”. In realtà, nella specie, la fattura relativa al costo del personale utilizzato presso la società accertata recava espressamente la causale: “distacco di personale”. Era, dunque, irrilevante che la società distaccante, ossia la

ITCA

Tools, non avesse correttamente contabilizzato il relativo corrispettivo, in quanto la società accertata, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, non doveva e neppure poteva portare in deduzione la relativa spesa ai fini Irap. In realtà, per il giudice d’appello doveva essere presa in esame la fattura n. 10006 emessa 21 settembre 2007. Doveva essere applicato il principio giurisprudenziale per cui il rimborso del costo del personale dipendente di una società, 3 Cons.Est.L D’Ozio

RGN

16500/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 16500/2015 Numero sezionale 693/2022 Numero di raccolta generale 7552/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 distaccato presso altra, era esente da Iva soltanto se la controprestazione del distaccatario consisteva nel rimborso di una somma pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante. Tali conclusioni potevano essere estese anche all’Irap. Dalla descrizione dell’oggetto della fattura risultava chiaramente che era stata posta in essere un’operazione di “prestito di personale”. Tutte le somme riaddebitate non comprendevano alcun surplus a titolo di utile ( c.d. Mark up), fatto non specificamente contestato da FGA. Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava legittimo l’accertamento dell’Ufficio anche in ordine alla indeducibilità ai fini Irap delle spese per ribaltamento servizi.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente FGA investimenti, depositando memoria scritta.

3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

CONSIDERATO CHE:

1.Anzitutto, si rigetta l’eccezione preliminare di mancanza di autosufficienza del ricorso per cassazione presentato dalla contribuente. Invero, il ricorso per cassazione, pure nella sua stringatezza, quanto alla descrizione del fatto, consente comunque la piena comprensione delle doglianze sollevate dalla società contribuente.

1.1.Con il primo motivo di impugnazione la società deduce la “nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”. Nel ricorso introduttivo la società ha evidenziato che era pacifico ed anche ammesso da controparte, che i costi che avevano formato oggetto di “riaddebito” erano stati effettivamente sostenuti dalla società capogruppo, evidentemente a vantaggio di I.T.C.A. Produzione, quale unico soggetto del gruppo svolgente attività industriale. Si trattava di costi attinenti all’attività 4 Cons.Est.L D’Ozio

RGN

16500/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 16500/2015 Numero sezionale 693/2022 Numero di raccolta generale 7552/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 di impresa e perciò oggettivamente inerente alla stessa. Il giudice d’appello non ha esaminato la questione decisiva ai fini di causa.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 109 Tuir e dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”. Il giudice d’appello, nell’accollare alla società il mancato assolvimento dell’adempimento dell’onere della prova, avrebbe violato l’art. 2697 c.c.. A prescindere, infatti, dalla sopravvenuta disciplina del consolidato nazionale che aveva sostanzialmente superato il problema, non vi era alcuna ragione per distinguere, sul piano giuridico – tributario i rapporti infragruppo rispetto a quelli fra operatori indipendenti e, specificamente, dal punto di vista probatorio. Inoltre, la Commissione regionale si è limitata ad affermare che i costi infragruppo erano indeducibili perché, né il contenuto delle fatture, né tantomeno il contenuto del contratto intercompany del 15 aprile 2005, era sufficiente a tale dimostrazione. Ma il giudice d’appello non avrebbe indicato quali fatti avrebbero dovuto formare oggetto della ulteriore prova dell’inerenza. Tra l’altro nessuna documentazione era stata richiesta dalla contribuente o alcuno specifico fatto era stato contestato in ordine alla utilità effettiva o potenziale conseguita dalla società che riceve il servizio.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la società si duole della “violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”. Per la società costituiva circostanza pacifica quella dell’esistenza del costo di “regia” o intercompany. Con riferimento, però, all’inerenza di tali costi solo impropriamente, ed erroneamente poteva parlarsi di onere di dimostrazione a carico di una delle parti e, quindi, con riguardo ai componenti negativi di reddito del 5 Cons.Est.L D’Ozio
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