Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/10/2022, n. 32104

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In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/10/2022, n. 32104
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32104
Data del deposito : 31 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 4891/2020 Numero sezionale 3262/2022 Numero di raccolta generale 32104/2022 Data pubblicazione 31/10/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO CIVILE Oggetto: altre ipotesi pubblico Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: impiego ANTONIO MANNA -Presidente - DI PAOLANTONIO -Consigliere - R.G.N. 04891/2020 ANNALISA MAROTTA CATERINA -Consigliere - Cron. CASCIARO SALVATORE -Cons. Relatore - PU – 05/10/2022 CAVALLARI DARIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 04891/2020 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente –

CONTRO

PIRILLO ALDO MARIO, CIRELLI ANTONIO, COSENTINO SALVATORE, rappresentati e difesi dall'Avv. A G, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio Venticinque n. 6, presso lo Studio dell'Avv. Laura Polimeno;
- controricorrenti – 1 Numero registro generale 4891/2020 Numero sezionale 3262/2022 Numero di raccolta generale 32104/2022 Data pubblicazione 31/10/2022 MANNI SANDRA - intimata - avverso la sentenza n. 726/2019 della Corte d'Appello di Firenze, depositata il 4.11.2019, N.R.G. 88/2018. Udita la relazione svolta nell'udienza pubblica del 5.10.2022 dal Consigliere dott. S C.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Firenze ha respinto il gravame del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in seguito MIUR) avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento delle domande di Sandra Manni, Mario Aldo Pirillo, Antonio Cirelli e Salvatore Cosentino, tutti dipendenti MIUR, area professionale personale docente, profilo professionale educativo, in servizio presso l'educandato femminile SS. Annunziata di Firenze, avevano richiesto accertarsi il loro diritto alla c.d. carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. 2. La Corte territoriale ha rilevato, in sintesi, che la disciplina del d.lgs. n. 297 del 1994 inserisce la funzione educativa nell'ambito di quella docente, mentre l'art. 25 c.c.n.l. 2016-2018 del Comparto scuola colloca all'interno dell'area del personale docente sia i docenti in senso stretto sia il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili, pur differenziando le diverse funzioni;
l'equiparazione prevista dalla legge tra gli educatori e i docenti elementari, sia con riferimento allo stato giuridico che il trattamento economico, rendeva quindi evidente la volontà del legislatore di assimilare le due funzioni, anche ai fini di benefici economici non costituenti «retribuzione accessoria né reddito imponibile», come appunto la «carta docente».

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR sulla base di un unico motivo, al quale i lavoratori Pirillo, Cirelli e 2 Numero registro generale 4891/2020 Numero sezionale 3262/2022 Numero di raccolta generale 32104/2022 Data pubblicazione 31/10/2022 Cosentino hanno resistito con controricorso (mentre la Manni non ha svolto difese).

4. La Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137/2020, conv. dalla legge n. 176/2000, e ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo si denuncia «violazione dell'art. 1 legge n. 107/2015, dell'art. 127 c.c.n.l. Comparto scuola, dell'art. 145 r.d. n. 2009/1924, dell'art. 12 preleggi, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.». Il MIUR addebita, in sostanza, alla Corte territoriale di non avere considerato, incorrendo in evidente «forzatura interpretativa», che la «carta docente» è connessa all'attività didattica cui sono istituzionalmente deputati i soli docenti e a cui sono estranei gli educatori che, differenziandosi per le funzioni, possono al più «partecipare» al processo di formazione ed educazione ex art. 145 r.d. n. 2009/1924;
né ancora potrebbe estendersi, come erroneamente fatto dalla Corte di merito, il concetto di «trattamento economico» ex art. 121 d.P.R. n. 417/1974 sino a ricomprendervi qualsiasi beneficio economicamente valutabile, ancorché privo

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