Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2022, n. 40566

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2022, n. 40566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40566
Data del deposito : 26 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C A, nato il 29/09/1967 a Cagliari avverso l'ordinanza in data 22/04/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio quanto al capo 18) e per il rigetto del ricorso nel resto;
letta la memoria con conclusioni inviata dal difensore del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 aprile 2022 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero e in riforma dell'ordinanza del G.i,p. del Tribunale di Latina in data 2 marzo 2022, ha applicato a A C, Tenente dei Carabinieri, già in servizio presso il NORM di Latina, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio in relazione ai reati di cui ai capi 12, 13, 14, 15, 16 e 18 dell'incolpazione provvisoria, riguardanti fatti di corruzione, peculato, falso ideologico, cessione di stupefacenti, commessi in relazione ai rapporti intrattenuti, specificamente con riguardo all'episodio dell'il. febbraio 2019, da C e dall'appuntato W, con il confidente M Z, cui in cambio di informazioni, funzionali all'esecuzione di arresti, era consegnata parte della droga sequestrata in occasione delle operazioni effettuate, venendo corrispondentemente indicate nei verbali quantità di sostanza stupefacente inferiore, in modo da consentire la consegna del surplus a Z.

2. Ha presentato ricorso C tramite i suoi difensori.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 191 e 406, comma 8, cod. proc. pen. in relazione all'utilizzazione di atti investigativi compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari. Il Tribunale aveva indebitamente ritenuto utilizzabili atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, dando rilievo al fatto che tempestivamente era stata richiesta dal Pubblico ministero la proroga, ma senza attendere la decisione del giudice all'udienza fissata in data successiva a quella della decisione sull'appello cautelare, solo il decreto di proroga consentendo l'utilizzazione di quegli atti. Il rilievo avrebbe dovuto intendersi riferito in particolare alla nota del 10/11/2021 a firma del C e alla conversazione intercettata del 10/11/2021, intercorsa tra C e S V.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 310 e 603, commi 2 e 3 cod. proc. pen., in relazione all'acquisizione di atti depositati dal Pubblico ministero in data 13 aprile 2022, in violazione del principio devolutivo. Gli atti prodotti non avevano connessione o collegamento con i fatti imputati a C e non avevano interesse investigativo, cosicché non avrebbero potuto essere acquisiti e utilizzati, ciò che il Tribunale aveva omesso di considerare, a fronte dell'eccezione formulata.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla credibilità del coimputato Z, all'attendibilità intrinseca del narrato e alla sussistenza di riscontri individualizzanti. Esclusa una generale messa a disposizione, oggetto di contestazione al capo 2), il Tribunale ha finito per circoscrivere il coinvolgimento di C alle condotte riguardanti l'episodio dell'arresto di R, P e P. In tale prospettiva ha disatteso le premesse in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nel caso di specie, peraltro, rese oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione: il Tribunale in concreto aveva rilevato minimi riscontri, ma non anche che gli stessi fossero individualizzanti. Il Tribunale aveva rigettato con motivazione mancante o illogica tutte le doglianze formulate con riguardo all'attendibilità del dichiarante Z. In particolare, aveva rivalutato le dichiarazioni di D'Oro, compagna di Z, ritenute il riscontro individualizzante a supporto di quelle del collaboratore. • Ma vi erano aspetti idonei ad inficiare l'attendibilità della ricostruzione fornita, non adeguatamente considerati. Al riguardo sono segnalate discrasie in ordine ai militari presenti in occasione dell'arresto dell'Il febbraio 2019, al luogo di rinvenimento dello stupefacente e a taluni aspetti delle dichiarazioni della D'Oro, dalle quali, peraltro, traspariva risentimento verso W e di riflesso verso C, che con motivazione insufficiente era stato negato dal Tribunale, quando la ragione dell'astio avrebbe dovuto rinvenirsi nel fatto che nel corso dell'operazione i militari avevano esposto Z al rischio di vedersi coinvolto come confidente, tanto che di seguito il predetto aveva subito ritorsioni dall'ambiente malavitoso colpito e per questo aveva scelto la strada della collaborazione, peraltro nell'immediatezza negata da W. Proprio l'interesse ad entrare nel programma di protezione costituiva elemento essenziale del vaglio di attendibilità del dichiarante e della sua compagna, dovendosi escludere che i predetti potessero considerarsi autonomi e che tra i due non fossero intercorsi accordi sul narrato. Le dichiarazioni della D'Oro non erano idonee a riscontrare le dichiarazioni di Z, non potendosi in tale prospettiva considerare i tabulati e le schermate del telefono della donna, non risultando inoltre nei dialoghi intercorsi via sms riferimenti ad aumenti dei quantitativi richiesti alle spacciatrici e non emergendo che quel giorno fosse stata D'Oro ad accompagnare Z al centro commerciale Millepiedi, teatro dell'operazione. Contraddittorie erano le dichiarazioni del predetto in ordine al fatto che nella circostanza fossero stati rinvenuti sulla sua persona 2 grammi di cocaina, circostanza menzionata solo il 12/8/2021, così come le dichiarazioni relative al tipo e quantità di droga che era stata consegnata a Z dopo l'operazione e quelle concernenti la disponibilità di soldi falsi e il tipo di indumento indossato, alla presenza di un taschino e di una cinta, dichiarazioni non supportate dalla compagna D'Oro, che de relato aveva fatto riferimento alla consegna di 10 grammi di cocaina da parte di W, manifestandosi dunque incertezze nelle dichiarazioni di Z e non corrispondenza con quelle della D'Oro.

2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 63, comma 2, 64, 191 cod. proc. pen., 384 cod. pen., e vizio di motivazione in ordine al capo 18, in subordine sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 cod. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 27, comma 2 Cost.Relativamente al capo 18, incentrato sulla nota inviata dal ricorrente in data 10/11/2021, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Pubblico ministero in data 9/8/2021, segnala che la richiesta, pur rivolta al Comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri, concerneva la nota del Tenente C e dunque era nella sostanza rivolta a quest'ultimo. Ma C all'epoca era già sottoposto ad indagini e nel contempo non aveva contezza di ciò, non potendo sottrarsi alla richiesta nella veste di ufficiale di polizia giudiziaria. Non avrebbe dunque potuto parlarsi di documento o di memoria, mancando l'elemento della spontaneità. In concreto vi era stato un tentativo di ottenere un contributo dichiarativo di C sui fatti oggetto della richiesta, aggirando le garanzie spettanti a soggetto indagato, che ove interrogato avrebbe potuto avvalersi della facoltà di non rispondere. In concreto, la nota redatta aveva il valore di una dichiarazione orale, ma finiva per eludere le garanzie difensive, configurandosi una causa di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. Ove C fosse stato escusso come persona informata sui fatti, le dichiarazioni da lui rese sarebbero risultate non punibili ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. pen. Di qui la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, volta ad estendere l'applicabilità della norma anche ai delitti di falso, ove ricorra un caso di aggiramento del diritto di difesa. In subordine il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, comma secondo, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27, comma secondo, Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità del delitto di falso ideologico in atto pubblico, ove le informazioni siano richieste a chi non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o a rispondere, sotto forma di compimento di atto pubblico, volto ad attestare la veridicità delle informazioni, cui il destinatario non possa sottrarsi. In ogni caso il ricorrente sottolinea che la motivazione è
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