Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/11/2022, n. 33008

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/11/2022, n. 33008
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33008
Data del deposito : 9 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente RENTENZA sul ricorso 6814-2021 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente 2022 domiciliati in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso 2717 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati L M, A S, C D'AIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE;

- ricorrenti -

contro

P A, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato R C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 319/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 03/09/2020 R.G.N. 119/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal Consigliere Dott. L C;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 3.9.2020, la Corte d'appello di Salernb ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda con cui l'avv. A P aveva contestato la sussistenza a suo carico dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2009. La Corte, in particolare, ha ritenuto che il termine prescrizionale dei contributi decorresse dalla data di scadenza fissata per il loro pagamento (16.6.2010) e che, in relazione a quest'ultimo, tardiva doveva reputarsi la prima richiesta di pagamento inoltrata dall'INPS in data 30.6.2015 e insussistente la prova dell'intenzionalità specifica di occultare il reddito professionale. Avverso tali statuizioni l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. L'avv. Pellegrino ha resistito con controricorso. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 6032/2022 della Sesta sezione civile di questa Corte. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione agli artt. 2, comma 26 ss., I. n. 335/1995, 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), 1, d.lgs. n. 462/1997, e 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, per non avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione restasse sospesa per doloso occultamento del debito nel caso in cui - come nella specie - fosse stata omessa nella dichiarazione dei redditi la compilazione del c.d. Quadro RR. La Sesta sezione civile di questa Corte ha reputato di dover rimettere la presente controversia all'udienza pubblica, atteso che, pur avendo questa Corte affermato che, ai fini del decorso della prescrizione dei contributi relativi all'anno 2009, il dies a quo va individuato nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione da parte del D.P.C.M. 10.6.2010 (Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021) e che il giudice, allorché debba pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 28123 del 2021), la rilevabilità d'ufficio della corretta individuazione del termine prescrizionale sarebbe condizionata, nella specie, dalla circostanza che il ricorso dell'INPS atteneva unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito. La questione rimessa alla pubblica udienza, che trascende il contenzioso sulla contribuzione previdenziale, si profila con caratteri peculiari, che non consentono di evincere elementi risolutivi dalle pronunce menzionate da parte ricorrente nell'ulteriore memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza: nelle controversie decise con tali pronunce, infatti, l'individuazione del dies a quo della prescrizione formava oggetto di uno specifico motivo di ricorso e risultava dunque - senz'ombra di dubbio - controversa (cfr. Cass. nn. 3457 e 5312 del 2022 nonché Cass. nn. 4899, 10273, 28123 e 32467 del 2021), mentre nel presente giudizio, come dianzi chiarito, le doglianze dell'INPS non hanno investito ex professo l'identificazione del dies a quo del termine applicabile. Ciò posto, l'analisi deve prendere le mosse dai tratti distintivi della prescrizione, che si riverberano anche sui profili processuali della rilevabilità d'ufficio e del giudicato interno, d'importanza cruciale ai fini dell'inquadramento dell'odierna questione. Questa Corte ha da tempo chiarito che elemento costitutivo della prescrizione (art. 2934 c.c.) è unicamente
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