Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/07/2018, n. 20353

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/07/2018, n. 20353
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20353
Data del deposito : 31 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6696-2018 proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro

M B, elettivamente domiciliatasi in ROMA, VIA

APPENNINI

60, presso lo studio dell'avvocato C D Z, rappresentata e difesa dall'avvocato G F I;
- resistente con procura - avverso la sentenza n. 7/2018 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 16/01/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2018 dal consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale L S, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato G I.

Fatti di causa

La Procura generale presso la Corte di cassazione ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti di B M, nella qualità di giudice monocratico del Tribunale di Modena, addebitandole la grave e inescusabile violazione delle norme che presiedono al regolare svolgimento del processo penale, nonché del carattere vincolante endoprocessuale delle statuizioni della Corte di Cassazione ai fini del giudizio di rinvio. Ciò perché il magistrato ha reiterato la propria decisione di dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza dei capi d'imputazione per duplice omicidio colposo senza consentire al pubblico ministero d'integrarli;
e ciò sebbene la prima ordinanza con la quale la dr. M aveva dichiarato tale nullità fosse stata annullata da questa Corte, con sentenza 19 maggio/5 giugno 2015, n. 24227, perché ritenuta abnorme giustappunto per la medesima condotta. Sicché il magistrato avrebbe ignorato la regola di condotta fissata da questa Corte con quella pronuncia di annullamento. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha assolto l'incolpata reputando insussistente l'addebito. In particolare, il giudice disciplinare ha rimarcato che, a seguito dell'annullamento della prima ordinanza, e al cospetto della reiterazione dell'eccezione di nullità da parte del difensore di
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