Cass. civ., sez. II, ordinanza 18/07/2022, n. 22541
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Testo completo
osto da: SOCIETA’ GESTIONE INDUSTRIALE s.r.l., già P.B. GROUP s.p.a. (C.F.: 00503020471), in persona del suo liquidatore A V, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. F C ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Anapo, n. 20, presso lo Studio dell’Avv.Carla Rizzo;- ricorrente -contro M RUBENS (C.F.: MNC RNS 28C23 D488H) e M GIUSEPPE (C.F.: MNC GPP 24M11 D488X), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. F L ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Rodi, n. 32, presso lo Studio dell’Avv. Emilia R F;-controricorrenti - nonché contro POLO HOLDING s.p.a. (C.F.: 02121530410), in persona del suo curatore fallimentare dott. M S;-intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 324/2017 (pubblicata in data 28 febbraio 2017);udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. A C;lettele memorie depositate, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., dai difensori di entrambe le parti. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di citazione del giugno 2008, i sigg. G e R M, premettendo di essere proprietari di un immobile sito in Fano, angolo Via D C/Via Froncini, convenivano in giudizio, dinanzi al SERVITU’ DI PASSAGGIO R.G.N.18573/17 C.C. 23/6/2022 Tribunale di Pesaro – Sezione distaccata di F ano, la P.B. Group s.p.a., proprietaria di un appartamento al secondo e terzo piano di un edificio limitrofo avente con quello degli attori l’area di ingresso in comune, affinché venisse dichiarata illegittimità di un intervento, effettuato dalla società convenuta su una finestra condominiale, mediante l’apertura di una portafinestra, con conseguente sua condanna alla chiusura ed al ripristino dello stato antecedente a spese della stessa P.B. Group s.p.a. . Si costituiva in giudizio quest’ultima, che instava per il rigetto dell’avversa pretesa, affermando che i M avevano comprato, nel 1949, il loro immobile, che era una parte di “Palazzo Palazzi” distrutta durante la guerra, dalla Poggio s.r.l. (poi incorporata in Polo Holding s.p.a., di cui la società convenuta chiedeva, tra l’altro, la chiamata in causa, in garanzia e manleva), essendo a conoscenza, in base a contratto, che l’ingresso era comune con gli appartamenti della residua parte di detto Palazzo di proprietà delle venditrici. La B.P. Group s.p.a. precisava, poi, che l’atto di acquisto dalla Polo Holding s.p.a. dell’appartamento al secondo e terzo piano del fabbricato limitrofo a quello degli attori (una porzione dell’immobile denominato “Palazzo Palazzi”), avente accesso da via Froncini, prevedeva il diritto di accesso all’ascensore dall’area di ingresso comune con i M dalla citata via, e che, con i già menzionati lavori di trasformazione, non vi era stato alcun asservimento né aggravamentodel passaggio, atteso che l’area di ingresso portava già, con una scala, all’appartamento dalla stessa acquistato. Si costituiva, infine, la Polo Holding s.p.a. (già Poggio s.r.l.) contestando la domanda dei M e negando la garanzia per evizione. Con sentenza n. 26/2012, l’adito Tribunale di Pesaro – Sezione distaccata di Fano, istruita la causa anche tramite c.t.u., pronunciandosi sulla domanda attorea, ordinava alla P.B. Group s.p.a. l’immediato ripristino della proprietà comune degli attori e dei convenuti, per cui era causa, mediante la rimozione delle opere realizzate in occasione dell’apertura del varco e della realizzazione delle opere di cui alla D.I.A., rigettando le altre domande e regolando le spese di lite.
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