Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 05735

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 05735
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05735
Data del deposito : 10 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOUJARA ALLAL nato il 14/01/1972 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SRARO;
lette le conclusioni del PG

PIETRO MOLINO

Il Procuratore generale chiede di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria inflitta, rideterminandola nella misura di euro 3442,00 di multa. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 18 agosto 2015 la Sezione 4 della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, a seguito della dichiarazioni di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza del 19 giugno 2014 della Corte di appello con la quale, in parziale riforma di quella del 8 ottobre 2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, fu rideterminata la pena inflitta a B A per il reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Rimini, dal mese di ottobre 2012 al 15 dicembre 2012, capo A). Con la sentenza del 9 dicembre 2021 la Corte di appello di Bologna, nel giudizio di rinvio, per il reato di cui al capo A), ha rideterminato la pena, ritenuta la recidiva reiterata e applicata la diminuzione per il rito abbreviato, in 2 anni di reclusione ed C 9.000,00 di multa, escludendo le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.: la Corte territoriale non si sarebbe uniformata, in sede di rinvio, al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza del 18 agosto 2015. La Corte di cassazione avrebbe imposto la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nel minimo della pena, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale - operata con la sentenza della Corte costituzionale n. 32, pubblicata il 25 febbraio 2014 - dell'art. 4 bis, comma 1, lett. f), d.l. 30 dicembre 2005,