Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/08/2004, n. 17341

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/08/2004, n. 17341
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17341
Data del deposito : 30 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C S - Presidente -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. C G - rel. Consigliere -
Dott. D M A - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M ATA, elettivamente domiciliata in

ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell'avvocato P B, che la difende, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA IV NOVEMBRE

144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 21 maggio 2002 REP. N. 60261;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 748/01 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 29/7/2001 - R.G.N. 2843/99;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/05/04 dal Consigliere Dott. G C;

udito l'Avvocato DE ANGELIS per delega BOER;

udito l'Avvocato LA PECCERELLA per delega RASPANTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO

Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di La Spezia, disposta consulenza tecnica, accoglieva la domanda con la quale la sig. Annunziata Marselli, vedova del sig. Bruno Giannotti, chiedeva nei confronti dell'INAIL che venisse riconosciuto il suo diritto alla costituzione della rendita indiretta.
Avverso la decisione di primo grado l'INAIL proponeva appello al Tribunale di La Spezia che disposta un nuova consulenza tecnica rigettava il gravame, rilevando che il perito d'ufficio con parere fondato su adeguata e corretta valutazione medico legale condiviso dal Colleggio, aveva ritenuto che la morte del sig. Giannotti, deceduto per collasso cardiocircolatorio in esiti di cancro prostatico in soggetto con silico-asbestosi polmonare non fosse in rapporto concausale, in assenza di accertate metastasi parenchimali, con la tecnopatia polmonare di cui il medesimo era affetto. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di La Spezia la sig. Marselli propone ricorso formulandolo in un unico motivo. L'INAIL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 85 e 145 T.U. 1124/1965 e dell'art. 4 c.b. della legge 780/75 la ricorrente deduce che il consulente tecnico d'ufficio aveva concluso con formula dubitativa rifacendosi, per escludere la causalità, non alla verifica fatta sul caso di specie ma a tesi dottrinarie e che in ogni caso era risultata accertata la presenza di metastasi costali che avrebbero potuto incidere sulla dinamica respiratoria a seguito di alterazioni alla gabbia toracica e del diaframma. La ricorrente sottolinea che è sufficiente un minimo concorso della patologia professionale nella morte per ammettere a trattamento indennitario;
deduce inoltre che il giudice dell'appello aveva recepito le risultanze della consulenza tecnica d'appello senza prendere in considerazione le osservazioni del consulente di parte. Il ricorso è infondato.
L'art. 4 della legge 27 dicembre 1975 n. 780, nel riformulare l'art. 145, secondo comma, lett. B) del D.P.R., 30 giugno 1965 n. 1124, ha
stabilito il diritto alle prestazioni assicurative a favore dei lavoratori o dei superstiti, rispettivamente nell'ipotesi di inabilità o di morte causata da silicosi, anche se di minima gravita, associata a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, così ampliando l'ambito della tutela in quanto il diritto alla rendita viene subordinato a condizioni di maggior favore con riguardo ai criteri di valutazione del grado di inabilità, ma non ha previsto deroghe ai principi generali in tema di nesso causale (Cass. 9 luglio 2001 n. 9297). Pur dopo la ricordata innovazione legislativa, infatti, permane l'esigenza che sia stabilito in concreto che la silicosi e dall'asbestosi in concorso con altra malattia abbiano avuto un ruolo anche minimo, di mera concausa, nel determinismo della morte dell'assicurato (Cass. 21 ottobre 2000 a 13924;
16 settembre 2000 n. 12274;
18 giugno 1998 n. 6107;
14 maggio 1995 n. 2939
), in applicazione del principio della equivalenza delle cause (recepito dall'art. 41 c.p.) con la specificazione che la causa sopravvenuta esclude il nesso causale qualora sia da sola sufficiente a determinare l'evento (Cass. 9 luglio 2001 n. 9297) Deve quindi escludersi che, in caso di silicosi associata con altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, la nuova formulazione dell'art. 145 abbia inteso introdurre una qualche presunzione di causalità tale dall'esonerare dall'accertamento di tale nesso, sia pure espresso in termini di alto grado di probabilità e con esclusione della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale (Cass. 15 dicembre 2003 n. 19145;

n. 9297/2001 cit).
Nel caso in esame il giudice dell'appello si è adeguato a tali principi. Il consulente tecnico, il cui parere è stato posto a fondamento della sentenza di cui costituisce, quindi, parte integrante, pur rilevando che l'esame dei radiogrammi poteva lasciare, in considerazione della non buona qualità dell'indagine, un dubbio di localizzazioni metastatiche parenchimali, ha osservato che tale dubbio rimaneva una condizione di mera possibilità anche in considerazione del fatto che il parenchima polmonare non rappresentava una localizzazione frequente ne' tipica delle metastasi del cancro prostatico. Tali considerazioni hanno portato il consulente ad escludere, in assenza di affidabili riscontri di metastasi parenchimali, un rapporto concausale tra la causa di morte e la patologia professionale. In sostanza il consulente tecnico d'ufficio non solo non ha potuto esprimere un giudizio di certezza di concausalità ma non si è espresso neanche in termini di alto grado di probabilità, ma solo di mera possibilità.
Per quanto riguarda l'incidenza delle metastasi costali e vertebrali, che insieme a quello del parenchima polmonare è uno dei punti su cui si sofferma il consulente di parte, il c.t.u. ha rilevato che in entrambe le 2 scintigrafie eseguite nel gennaio e nel giugno 1996, qualche mese prima del decesso dell'assicurato, le localizzazioni di metastasi alle coste erano in realtà estremamente ridotte sia per numero sia per estensione (immagini poco più che puntiformi) per cui non si poteva francamente parlare di coinvolgimento tale da compromettere la funzionalità respiratoria, ne' poteva essere ipotizzata l'importanza delle metastasi alla colonna vertebrale dorsale sulla funzione respiratoria. Le osservazioni del perito di parte già trovavano, pertanto, una adeguata confutazione nella relazione del consulente d'ufficio sicché non vi era un'esigenza di ulteriore motivazione da parte del giudice dell'appello che aveva integralmente aderito alle considerazioni del consulente tecnico d'ufficio ritenute corrette e congrue. In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003 convenite in legge 24 novembre 2003 n. 326, nella
specie inapplicabile ratione temporis.

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