Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1975, n. 814

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Il divieto di usare nel marchio l'altrui ditta o ragione o denominazione sociale, posto dall'art 14 del RD 21 giugno 1942 n 929, e condizionato alla possibilita di confusione, la quale e ravvisabile ed assume giuridica Rilevanza anche in funzione di fattori diversi da quelli relativi alla similarita dei prodotti e delle attivita delle imprese, e puo quindi consistere anche nella generica possibilita di riferire erroneamente una data attivita ad una impresa piuttosto che ad altra, con il conseguente pericolo di confusione in ordine alla provenienza di determinati prodotti. ( nella specie, i giudici del merito avevano escluso che l'uso della parola ' buton', facente parte della denominazione sociale della societa ' gio buton', produttrice di liquori, come marchio delle resine sintetiche prodotte da altra societa costituisse usurpazione di ditta ai sensi dell'art 14 del cit RD n 929 del 1942, non essendo possibile una confondibilita anche potenziale fra le sfere di attivita delle due imprese. La suprema Corte ha confermato questa pronunzia, enunziando il principio di cui in massima). ( V 3425/73, mass n 367404; 1461/72, mass n 358105; contra 3210/54).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1975, n. 814
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 814
Data del deposito : 5 marzo 1975

Testo completo

Il divieto di usare nel marchio l'altrui ditta o ragione o denominazione sociale, posto dall'art 14 del RD 21 giugno 1942 n 929, e condizionato alla possibilita di confusione, la quale e ravvisabile ed assume giuridica Rilevanza anche in funzione di fattori diversi da quelli relativi alla similarita dei prodotti e delle attivita delle imprese, e
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