Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/09/2020, n. 18487

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/09/2020, n. 18487
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18487
Data del deposito : 4 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 28727-2016 proposto da: C M, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO CARMELO ORLANDINO;

- ricorrente -

contro

T P;

- intimato -

avverso la sentenza n. 752/2016 del TRIBUNALE di 2020 BRINDISI, depositata il 19/04/2016;
303 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2020 dal Presidente S G;

Fatti di causa

M C propose opposizione al precetto intimatole da P T per il pagamento della somma di C 2.200,00 oltre accessori sul presupposto che l'intimata fosse erede dell'originaria debitrice M M E. La C oppose il precetto avanti il Giudice di Pace di Mesagne deducendo di aver - prima della notifica del secondo precetto - provveduto a rinunziare all'eredita dell'E. Di conseguenza il Giudice adito accolse l'opposizione, ma compensò le spese di lite in considerazione della condotta,non connotata da buona fede, tenuta dall'opponente prima della notifica del secondo precetto. Propose gravame - limitatamente alla statuizione sulle spese - la C e, resistendo il T,i1 Tribunale di Brindisi ebbe a rigettare l'impugnazione osservando come, rettamente, il Giudice di Pace aveva ritenuto non specificatamente contestata la circostanza fattuale rappresentata dal T che, dopo la notifica del primo precetto e prima della rinunzia all'eredità dell'opponente, gli eredi,tra i quali la C, ebbero a mezzo dell'avv. L a rassicurarlo circa il pagamento del credito, per poi rinunziare così non agendo secondo buona fede. Avverso la sentenza resa dal Tribunale la C ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. P T,benché ritualmente evocato,è rimasto intimato. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dalla C s'appalesa siccome infondato e va rigettato. Con il primo articolato mezzo d'mnpugnazione la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, vizio di motivazione ed omesso esame di fatto decisivo. Anzitutto la C rileva come il Tribunale abbia violato il disposto ex art 115 cod. proc. civ. posto che il Giudice brindisino ha ritenuto provato, sulla scorta t della non contestazione, l'asserzione del T che anche ella ebbe ad assicurare, a mezzo dell'avv. L, il pagamento del debito ereditario prima di rinunziare, mentre in forza della corretto valutazione delle sue scritture difensive ricorre attualmente precisa contestazione dell'asserzione avversa. Detta parte della censura avanzata appare compendiarsi in mera contrapposizione di propria valutazione circa la propria condotta difensiva in relazione alla ritenuta - dal Giudice - non specifica contestazione dell'asserzioni avversarie - rispetto all'apprezzamento fattone dal Tribunale. Difatti il Giudice brindisino ha puntualmente precisato che il T ebbe a spiccare nuovo precetto nei confronti della C poiché il primo perento in dipendenza delle assicurazioni avute dall'avv. L per conto degli eredi delati E, e che tale affermazione - presente nella comparsa di risposta avanti il Giudice di Pace non venne mai specificatamente contestata. Per superare detto puntuale accertamento, la ricorrente si limita a propria asserzione contraria a tale assunto, supportandola significativamente con la trascrizione di passo della scrittura conclusiva del primo grado, dal quale non è dato apprezzare alcuna puntuale contestazione al fatto dedotto dall'opposto, bensì mere considerazioni fondate sull'estraneità al giudizio dell'avv. L. Quanto ai passi delle scritture d'appello riprodotti, più puntuali al riguardo, ne va rilevata la tardività rispetto alla valutazione della condotta processuale tenuta nel corso del primo giudizio. Con riguardo poi all'affermazione che l'eventuale iniziativa personale dell'avv. L era " altro da sé ", detta questione afferisce alla complessiva valutazione del significato della mancata puntuale contestazione,siccome operata dal Giudice, il quale ebbe a lumeggiare anche come l'avv. L agisse per conto di tutti gli eredi delati E. Circa l'enfasi posta all'accoglimento dell'opposizione a precetto ai fini della condanna alle spese, la questione rimane superata dalla precisazione del Giudice brindisino che la compensazione delle spese di lite rimane supportata dalla condotta ante processuale della C non fondata su buona fede,osservazione che conforta l'utilizzo della facoltà riconosciuta al Giudice dall'ad 92 cod. proc. civ. Rimangono prive di un effettivo supporto argomentative le censure afferente il vizio di motivazione e l'omesso esame di fatto decisivo. Difatti circa la motivazione parte ricorrente si limita ad apprezzamenti apodittici pur riconoscendo che il Tribunale ha fondato la sua decisione sull'accertamento della fondatezza di quanto dedotto dal T circa le rassicurazioni ricevute, sicché l'argomento critico si appalesa essere mera contestazione della valutazione operata dal Giudice pugliese. Circa il dedotto vizio di omesso esame di fatto decisivo lo stesso non risulta puntualmente individuato nel contesto dell'argomentazione critica, parte della quale dedicata ad esame invero squisitamente di merito della lite. Con la seconda doglianza la C lamenta violazione o falsa applicazione della tariffa forense ex
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