Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/05/2019, n. 11907
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Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25184-2017 proposto da: B M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI SEVERANO
32, presso lo studio dell'avvocato G F, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
Eantra AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimata - avverso la sentenza n. 258/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata il 20/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. M M. Rilevato: che M B propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti. Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2009;
Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, la B assume la violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunziarsi in merito a costi deducibili per € 14.469,00, già evidenziati anche con l'atto di appello alle pagg. 24-27 ed anche per ulteriori costi inerenti (quota di ammortamento per computer, per attrezzatura varia e minuta, per mobili ed arredi, per pubblicità, per manutenzione e riparazione autovettura, per manutenzione ed aggiornamento software, per viaggi), a fronte del recupero da parte dell'Ufficio e delle contestazioni della contribuente, la CTR
GIOVANNI SEVERANO
32, presso lo studio dell'avvocato G F, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
Eantra AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimata - avverso la sentenza n. 258/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata il 20/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. M M. Rilevato: che M B propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti. Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2009;
Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, la B assume la violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunziarsi in merito a costi deducibili per € 14.469,00, già evidenziati anche con l'atto di appello alle pagg. 24-27 ed anche per ulteriori costi inerenti (quota di ammortamento per computer, per attrezzatura varia e minuta, per mobili ed arredi, per pubblicità, per manutenzione e riparazione autovettura, per manutenzione ed aggiornamento software, per viaggi), a fronte del recupero da parte dell'Ufficio e delle contestazioni della contribuente, la CTR
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