Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2023, n. 18882
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STURBA NAZZARENO nato a FOLIGNANO il 01/01/1954 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere F C;udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, che ha chiesto annullarsi la sentenza. udito l'avvocato E C nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. L Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa il 12 maggio 2021, riformava, solo riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del Tribunale di Foggia che in data 29 maggio 2015 aveva accertato la responsabilità penale di N S, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. In particolare a S veniva contestato, quale amministratore della Fotocolor San Severo S.r.l., dichiarata poi fallita il 10 maggio 2012, di aver distratto beni in favore della Fotocolor Digital, in quanto, dopo aver stipulato nel 2005 un contratto di locazione del ramo di azienda, che prevedeva il pagamento del canone di locazione di 24mila euro annui - avente ad oggetto macchinari, automezzi, impianti e mezzi di sollevamento, macchine di ufficio elettronico, impianti di laboratorio, impianto telefonico, impianto antincendio, costruzioni leggere, scaffalatura, attrezzature mobili e arredi — in data 1 aprile 2008 lo risolveva, concedendo contestualmente in comodato gratuito, sempre alla Fotocolor Digital, i predetti beni. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di N S consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 216 e 223 legge fall., vizio di motivazione, travisamento degli atti. L Corte di appello avrebbe errato nel ritenere ancora utilizzabili i beni ceduti prima in locazione e poi in comodato gratuito, senza specificare quali fossero quello effettivamente utilizzabili. Il ricorrente lamenta come i testi dell'accusa, e anche quelli della difesa, avessero riferito che i beni fossero inutilizzabili per obsolescenza, trattandosi di apparecchiature per la fotografia di tipo analogico a fronte dell'intervenuta digitalizzazione, risultando anche che la ragione del recesso dal contratto di locazione fosse conseguente alla volontà del locatario e non dello S. Il ricorrente riproduceva brani dei verbali delle testimonianze predette nel corpo del ricorso, in particolare dell'amministratore della società locataria, di dipendenti della società fallita, nonché del curatore e del teste di polizia giudiziaria, rilevando l'intervenuto travisamento e la decisività dello stesso. Altra censura veniva rivolta alla sentenza impugnata quanto al dolo della bancarotta contestata, non avendo la Corte di appello replicato alla doglianza che aveva indicato il comodato come un atto favorevole, e non pregiudizievole, per i creditori della fallenda, in quanto venivano evitati i costi per lo smaltimento dei beni obsoleti. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 219, comma 2, legge fall. e vizio di motivazione. L Corte di appello avrebbe errato nel ritenere non configurata la speciale tenuità del danno, trattandosi di beni obsoleti, tanto che nel 2012 il curatore ne ordinò lo smaltimento. 5. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 592 cod. pen.L Corte di appello avrebbe errato nel condannare S al pagamento delle spese processuali, pur avendo accolto il motivo di gravame relativo alle pene accessorie fallimentari. 6. Il 6 settembre 2022 tempestivamente il difensore chiese la trattazione orale. 11 19 ottobre 2022 il difensore ha chiesto differirsi la trattazione del processo per contestuale impedimento professionale presso il Tribunale di Bari, sezione del riesame, in ben due procedimenti cautelari. Questa Corte differiva la trattazione, ritenendo legittimo l'impedimento. 7. Il ricorso è stato con intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Ai fini della piena comprensione anche dei motivi di ricorso, va premessa la ricostruzione di quanto emerge dalle sentenze di merito in ordine alle condotte attribuite agli attuali ricorrenti. Per tale ricostruzione si attingerà alle due sentenze di merito, che possono integrare nel caso in esame la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Infatti, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218;Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01;Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). L contestata bancarotta per distrazione riguarda la novazione del contratto di affitto del ramo d'azienda della Fotocolor San Severo srl, in precedenza stipulato in favore della Fotocolor Digital srl in data 24 marzo 2005, con previsione di un canone di locazione annuo di 24mila euro. Alla data del 31 luglio 2007, infatti, la locataria società recedeva dal contratto unilateralmente per la inutilizzabilità dei beni oggetto di affitto e il giorno seguente, 1 luglio 2008, S, per la fallita, stipulava un contratto di comodato gratuito con ricognizione della risoluzione del contratto di affitto. Tale ultima operazione veniva ritenuta distrattiva dai Giudici di merito, in quanto la società fallita non ebbe a ricevere la restituzione dei beni prima oggetto dell'affitto del ramo di azienda, bensì provvide a concederne l'uso a titolo gratuito alla società beneficiaria senza alcun beneficio correlato.
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