Cass. civ., sez. I, ordinanza 14/03/2023, n. 07386
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5069/2018 R.G. proposto da : A S, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato G G (GGLGPP43E16H501C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M (CHSMRA43A12E560J) -ricorrente- contro R -intimato- sul controricorso incidentale proposto da R F, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato C R E (CRLRRN45H23G455H) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO MILANO n. 4207/2017 depositata il05/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere A P L. FATTI DI CAUSA Il sig. S A agiva nei confronti del sig. F R, chiedendo di emettere sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., di trasferimento a suo favore della proprietà di terreni situati nel Comune di Levanto (f. 31, mapp. 1191 e 1193) e sovrastanti costruzioni, previa determinazione degli eventuali conguagli, di condannare il convenuto a restituire i finanziamenti erogati per i mutui ottenuti da A e a risarcire il danno. Egli sosteneva che esisteva tra le parti un patto fiduciario inadempiuto dalla controparte che obbligava A a corrispondere la provvista per l’acquisto da parte di R di terreni da intestare a quest’ultimo per la realizzazione di villette e a rivendere a terzi i terreni e le villette e obbligava R a rimborsargli le somme anticipate con il ricavato della vendita e a ripartire gli eventuali utili. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 5 ottobre 2017, confermava l’impugnata sentenza che aveva rigettato le domande proposte da A per far dichiarare risolto il contratto per fatto e colpa di R. La Corte, premesso che era passata in giudicato la statuizione che aveva qualificato l’operazione economica realizzata dalle parti in termini di associazione in partecipazione, rigettava i motivi di appello. In particolare, rigettava il motivo riguardante la ritenuta insufficienza dell’apporto finanziario reso dallo stesso A per il completamento delle opere, rilevando sulla base di una c.t.u. l’impossibilità di ricostruire l’esatto apporto finanziario reso da costui stante il difetto di allegazione e prova al riguardo, con la conseguenza che risultava non provato che egli avesse adempiuto all’obbligo di finanziamento a suo carico in misura idonea e che il R fosse gravemente inadempiente, avendo comunque realizzato le opere seppur parzialmente;rigettava il motivo che contestava la risoluzione unilaterale del contratto da parte di R, rilevando che quest’ultimo aveva inteso portare a compimento l’operazione concordata, che si era mostrato disponibile a trasferire gli immobili realizzati a una società fiduciaria, che non erastato raggiunto un accordo tra le parti per la vendita delle unità immobiliari incomplete né per la prosecuzione del rapporto e che si era creata una situazione di stallo nell’attuazione dell’operazione;rigettava il motivo riguardante l’inadempimento di R per non avere reso il rendiconto delle opere eseguite, rilevando che A non lo aveva richiesto né provato con sufficiente precisione l’apporto economico da lui stesso effettuato;rigettava il motivo riguardante la valutazione dell’inadempimento di R per il ritardo nell’esecuzione dell’opera, rilevando che non v’era prova che la “cattiva gestione delle risorse del cantiere”, la “cattiva conduzione delle relative attività” e la sospensione dei lavori fossero causa o concausa del ritardo, in mancanza di prova che questo non fosse determinato dalla insufficienza dei finanziamenti erogati da A e che, comunque, non era possibile valutare se l’eventuale inadempimento di R per il ritardo fosse grave, in mancanza di prova della esatta consistenza e tempistica degli apporti finanziari di A, tanto più che il contratto non prevedeva un termine per la realizzazione dello scopo e il c.t.u. non aveva potuto valutare la tempistica dei finanziamenti in relazione alle opere da realizzare;rigettava il motivo riguardante il tentativo di vendita di villette non completate, rilevando che ciò non integrava un grave inadempimento;rigettava il motivo riguardante la mancata pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento dei terreni e delle costruzioni in forza del pactum fiduciae, rilevando che un simile pactum non era configurabile: le parti avevano stipulato una associazione in partecipazione, in attuazione della quale i terreni erano stati intestati al R che li aveva acquistati dai precedenti proprietari, non rilevando che il prezzo fosse stato in parte erogato dall’A, giacché tale situazione atteneva al contratto stipulato dalle parti che non disciplinava né il caso della mancata vendita né un obbligo di ritrasferimento dei terreni e delle costruzioni. Avverso questa sentenza l’A propone ricorso per cassazione, affidato a otto motivi e a una memoria. Il R ha notificato controricorso contenente ricorso incidentale con un motivo.
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