Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2022, n. 03978

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2022, n. 03978
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03978
Data del deposito : 8 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 29462-2016 proposto da: Q R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI N.

20, presso lo Studio Legale PIACCI - DE VIVO - PETRACCA, rappresentato e difeso dagli avvocati N P, B P e M F, che lo rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato G P;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6877/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/06/2016 R.G.N. 976/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2021 dal Consigliere Dott. A D P;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. 1G 29462/2016

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'appello di R Q avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti della Fondazione Campania dei Festival, volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del recesso ante tempus dal contratto di conferimento dell'incarico di Direttore Generale sino al 3 febbraio 2014 e la conseguente condanna della Fondazione al risarcimento del danno, quantificato in misura pari alle retribuzioni che sarebbero maturate sino alla predetta data, o, in subordine, al pagamento dell'indennità supplementare prevista dall'art. 30 del CCNL del 27 maggio 2004. 2. La Corte territoriale ha premesso che l'incarico in parola, conferito a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 febbraio 2010, era stato revocato dalla Fondazione in ottemperanza alla comunicazione del 24 giugno 2010, con la quale il Presidente della Giunta regionale aveva invitato i destinatari della stessa ad adottare, ai sensi dell'art. 14, comma 21, del d.l. n. 78/2010, gli atti conseguenti al mancato rispetto nell'anno 2009 del patto di stabilità. Ha precisato al riguardo che la Fondazione aveva impugnato dinanzi al TAR il provvedimento regionale, al quale aveva dato attuazione solo dopo il rigetto dell'istanza cautelare proposta.

3. Il giudice d'appello ha ritenuto inammissibili, per violazione degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ., i motivi d'appello con i quali il Quaglia aveva dedotto l'inapplicabilità alla Fondazione del richiamato d.l. n. 78/2010, rilevando che non venivano in rilievo atti di Giunta o di Consiglio riconducibili all'art. 14, comma 20 e che i fondi utilizzati dalla Fondazione erano destinati all'attuazione di programmi comunitari.

4. Per il resto la Corte territoriale ha ritenuto infondata l'impugnazione ed ha evidenziato, in sintesi, che la Fondazione, in quanto struttura operativa regionale, funzionalmente ed economicamente dipendente dalla Regione Campania, era tenuta ad applicare l'art. 14, comma 21, del d.l. n. 78/2010, norma, questa, che aveva superato il vaglio di costituzionalità, in quanto finalizzata ad assicurare il rispetto del patto di stabilità ed a sanzionare quegli enti che l'avevano violato. Ha aggiunto che la Fondazione aveva rispettato i canoni di correttezza e buona fede perché, prima di disporre la revoca dell'incarico, aveva esperito, senza esito, azione cautelare per sottrarsi alla direttiva impartita dalla Regione.

5. Per la cassazione della sentenza R Q ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ai quali ha resistito con controricorso la Fondazione Campania dei Festival. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l'infondatezza del ricorso. i IW 29462/2016

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ. nonché dell'art. 2697 cod. civ. e sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel ritenere inammissibili i motivi di appello con i quali non erano state formulate nuove eccezioni, bensì sviluppate argomentazioni difensive, già ricomprese nel thema decidendum del giudizio, al fine di dimostrare l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto applicabile l'art. 14, comma 21, del d.l. n. 78/2010. 2. Con la seconda censura è dedotta, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 14, 15 e 25 cod. civ., dell'art. 14 del d.l. n. 78/2010, dell'art. 12 delle preleggi e si sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale ha errato nel ricomprendere la Fondazione fra gli enti richiamati dalla decretazione d'urgenza. Il ricorrente evidenzia che della norma deve essere data un'interpretazione restrittiva, in quanto destinata ad incidere sul potere di autonomia privata, ed aggiunge che la nozione atecnica di dipendenza presuppone, non una generica potestà di indirizzo bensì il potere di incidere direttamente nell'attività dell'ente dipendente, potere che non si esaurisce nella nomina degli amministratori e nel controllo degli stessi.

3. Le censure sviluppate nel primo motivo sono fondate nella parte in cui addebitano alla Corte territoriale di avere violato l'art. 437 cod. proc. civ.. E' ius receptum il principio secondo cui nel rito del lavoro la preclusione in appello di un'eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui la stessa abbia introdotto in sede di gravame un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 2271/2021). Non costituisce eccezione, bensì mera difesa, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto (Cass. n. 14515/2019) e pertanto nella fattispecie, poiché la legittimità o meno del recesso ante tempus dal contratto doveva essere necessariamente valutata alla luce della normativa speciale applicata dalla Fondazione, la ricorrenza o meno delle condizioni richieste dall'art. 14, comma 21, del d.l. n. 78/2010, che rinvia al comma 20 della stessa disposizione, apparteneva al thema decidendum della causa e doveva essere verificata, anche d'ufficio, dal giudice, con la conseguenza che non era inibito alla parte sviluppare in appello argomentazioni ulteriori tese a dimostrare l'inapplicabilità della norma.
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