Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2004, n. 14837
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D V - Presidente -
Dott. P L R - Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
Dott. F M - rel. Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M M, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Nicotera n. 24, presso l'avv. F S, che lo di difende anche disgiuntamente all'avv. S M giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EURO EDILIZIA BRUZIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore M N, elettivamente domiciliato in Roma, via Dora n. 1, presso l'avv. M. A L, difeso dall'avv. D B, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, n. 54/02 del 12 ottobre - 20 novembre 2002 (R.G. 774/02).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 maggio 2004 dal Relatore Cons. Dott. M F;
Udito l'avv. F. S per la parte ricorrente e l'avv. D. B per la parte controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M V, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 26 ottobre 2000 la Euro Edilizia Bruzia s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Paola, sezione specializzata agraria, M M, chiedendo venisse dichiarata la cessazione del rapporto di mezzadria impropria inter partes - ai sensi dell'art. 34, della l. 3 maggio 1982, n. 203 - alla data del 10 novembre 1989 o a
quella del 10 novembre 1993, con ordine di immediato rilascio del fondo detenuto dal Malito.
Esponeva la società attrice di essere divenuta proprietaria del fondo in questione, unitamente a altri terreni, per acquisto fattone con atto 28 aprile 1998 dalla Immobiliare Fabiano Calabro s.r.l. e che il MALITO conduceva lo stesso in mezzadria impropria da molti e comunque da epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 e che il MALITO non aveva mai versato alcunché nè ad essa concludente ne' alla precedente proprietaria, a titolo di riparto.
Costituitasi in giudizio il convenuto resisteva alle avverse domande eccependo di occupare i terreni oggetto di causa in virtù di concessione fatta dagli eredi DEL GIUDICE, di avere sempre corrisposto la quota di prodotti a suo carico anche in misura maggiore rispetto al dovuto, che in data 11 febbraio 1976 per il tramite dell'Alleanza Nazionale dei Contadini di Cosenza aveva richiesto il conguaglio di quanto corrisposto in più per il periodo precedente, che a partire dal 1976 aveva smesso di corrispondere la quota in natura agli eredi DEL GIUDICE e, facendo presente che avrebbe dovuto effettuare pagamenti solo in danaro, aveva sollecitato la contabilità soprattutto in relazione al proprio credito. Esponeva, ancora, il convenuto che solo negli anni 1988 e 1989 esso MALITO era venuto a conoscenza che il fondo era stato acquistato dalla società Immobiliare Fabiano Calabro s.r.l. la quale, pur essendosi sempre interessata della coltivazione e della conduzione fondo stesso, aveva chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte conduttrice e il risarcimento dei danni, domanda rigettata dal tribunale di Paola con sentenza 29 ottobre 1999. Eccepiva pertanto il convenuto, da un lato, che un nuovo esame della controversia era precluso per la sussistenza di un giudicato sul punto, dall'altro, che il diritto azionato doveva ritenersi prescritto, atteso che pure ammessa la natura associativa del rapporto inter partes lo stesso era scaduto alla data del 10 novembre 1988, con conseguente prescrizione del diritto a ottenere il rilascio del fondo, da ultimo che per stessa ammissione di parte ricorrente essa concludente non aveva mai corrisposto le quote in natura a partire dall'annata agraria 1976-77 e che, quindi, ritenuto il contratto di affitto e la inesistenza di una tempestiva disdetta, lo stesso doveva ritenersi prorogato di ulteriore 15 anni e, quindi, sino al 10 novembre 2012 con diritto, altresì, di essa concludente a ottenere l'indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo. Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 28 maggio - 4 giugno 2002 dichiarava cessato il rapporto agrario inter partes alla data del 10 novembre 1989 con condanna della parte convenuta al rilascio del fondo entro il 10 novembre 2002, rigetto della riconvenzionale e compensazione delle spese del grado. Gravata tale pronunzia dal soccombente MALITO la corte di appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, con sentenza 12 ottobre - 20 novembre 2002 rigettava il gravame, compensate le spese. Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, affidato a 7 motivi M M.
Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, la EURO EDILIZIA BRUZIA s.r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come riferito in parte espositiva i giudici di primo grado hanno dichiarato cessato alla data del 10 novembre 1989, il rapporto agrario inter partes con condanna del MALITO al rilascio, al termine della annata agraria in corso alla data della pronunzia di detta sentenza, rigettata la richiesta di sospensione del ente giudizio sino alla definizione di altra controversia, tra le stesse parti, pendente innanzi al tribunale di Roma in composizione ordinaria e avente a oggetto il riscatto, da parte del MALITO del fondo in questione.
Tale statuizione è stata confermata, dai giudici di secondo grado, sul rilievo, assorbente, che i fatti posti a fondamento della domanda proposta innanzi alla sezione specializzata agraria erano antecedenti e diversi, rispetto a quelli costituenti la causa petendi del giudizio avente a oggetto il riscatto, pendente innanzi al tribunale di Roma (in composizione ordinaria), atteso che mentre parte concedente aveva chiesto la cessazione del rapporto per la fine dell'annata agraria 1989 o, in via subordinata, 1993, il diritto di riscatto del MALITO era sorto unicamente per effetto della vendita del 29 aprile 1998, con la conseguenza, pertanto, che l'esito del presente giudizio non era in alcun modo pregiudicato dall'esito della diversa controversia pendente innanzi al tribunale di Roma.
2. Con il primo motivo parte ricorrente censura nella parte de qua la sentenza gravata denunziando "violazione dell'art. 360 c.p.c. 1 comma n. 3 in relazione all'art. 295 stesso codice di rito, nonché art. 2909 c.c. per mancata sospensione necessaria del giudizio di rilascio
e pericolo di giudicati contraddittori".
Si osserva, infatti, in buona sostanza, da un lato, che il giudizio di rilascio (recte: di accertamento della cessazione del rapporto agrario inter partes e di rilascio) è stato promosso unicamente il 13 novembre 2000, mentre quello di riscatto è stato instaurato in epoca anteriore (il 18 marzo 1999) (così che in questo nessuna delle parti aveva potuto eccepire la pendenza giudizio di rilascio, dall'altro, che sussiste nella specie pericolo di contrasto di giudicati, atteso potrebbe accadere "che il giudice ordinario dica trattasi di contratto di affitto con scadenza al 10 novembre 2012, mentre il giudice speciale ritiene trattarsi di contratto di colonia parziaria scaduto alla data del 10 novembre 1989".
3. La deduzione è manifestamente infondata.
Come puntualmente evidenziato dalla sentenza gravata, il rapporto di pregiudizialità, che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., impone la sospensione del processo, fra il giudizio promosso dall'affittuario del fondo rustico per l'accertamento del proprio diritto di riscatto in seguito al trasferimento oneroso della proprietà del fondo ed il giudizio instaurato dal terzo acquirente per ottenere il rilascio del fondo sussiste se la domanda di rilascio è fondata su fatti successivi al sorgere del diritto di riscatto e va escluso se i fatti, sui quali si basa la domanda stessa, sono anteriori (in termini Cass. 30 maggio 2003, n. 8778;
Cass. 7 aprile 2000, n. 4359;
Cass. 7 febbraio 2000, n. 1341;
27 febbraio 1998, n. 2227). Pacifico quanto precede, è palese, da un lato, che è assolutamente irrilevante, al fine di ritenere se sussista, tra i due giudizi (rispettivamente di riscatto e di rilascio dello stesso fondo), l'epoca in cui gli stessi sono stati promossi, dall'altro, che ciò che rileva, al fine di accertare se esista, o meno, un rapporto di pregiudizialità, tra il giudizio di riscatto e quello di rilascio, non sono le difese, svolte dal conduttore, per resistere alla domanda avversaria, di rilascio, ma esclusivamente i "fatti" invocati dal concedente per ottenere la restituzione del suo bene. Poiché nel caso concreto il diritto di riscatto è sorto il 28 aprile 1998, in occasione della vendita a terzi del fondo per cui è controversia, mentre la Euro Edilizia Bruzia s.r.l. chiede il rilascio del fondo per essere il rapporto inter partes cessato il 10 novembre 1989 è di palmare evidenza che non sussiste l'invocato rapporto di pregiudizialità, a prescindere dalla circostanza che il giudizio di riscatto sia stato instaurato in epoca anteriore al presente.
Nè è ipotizzabile, al riguardo, come pure si adombra, un possibile contrasto di "giudicati", quanto alla data di cessazione del rapporto agrario, certo essendo - tra l'altro - che un tale accertamento con efficacia di giudicato può essere adottato solo in questa sede, innanzi al giudice specializzato, e non certamente nell'ambito del giudizio di riscatto, innanzi al tribunale in composizione ordinaria (cfr. Cass. 2 marzo 1998, n. 2269).
4. Con il secondo motivo la parte ricorrente denunzia "violazione dell'art. 360 c.p.c. 1 comma n. 3 e n. 5 in relazione agli artt. 112, 99 e 101 stesso codice di rito, nonché agli artt. 2934, 2946 c.c. per avere ritenuto il giudice di merito non prescritto il diritto di rilascio dell'immobile fondato sulla cessazione del rapporto associativo, giudicando in tale modo ultra petita". Osserva, infatti, la parte ricorrente che ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge e specie in merito al diritto relativo