Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2004, n. 15802

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2004, n. 15802
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15802
Data del deposito : 13 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Presidente -
Dott. M F A - Consigliere -
Dott. DE R A - Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. L T M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
VIVIANI LORIS SC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA NOMENTANA

76, presso lo studio dell'avvocato C S, che lo difende unitamente all'avvocato G P, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, F F, A C, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 54/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 07/02/02 - R.G.N. 105/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/04 dal Consigliere Dott. M L T;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P R che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 novembre 2000 il Tribunale di Arezzo accoglieva i ricorsi presentati dalla s.n.c. Viviani Loris che gestiva un locale notturno denominato Hamburger House, e dai suoi soci Viviani Loris e Giugliano Giuseppina avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall'Inps per l'importo di lire 1.542.748 concernenti omissioni contributive dovute per il Servizio Sanitario Nazionale riguardanti le "figuranti di sala" per il periodo dal primo gennaio 1995 al 31 maggio 1997. Le pretese creditorie dell'Istituto si fondavano su un verbale ispettivo da cui era emerso che la società aveva versato la contribuzione per le predette figuranti non già sulla base delle giornate di durata dei singoli contratti di scrittura artistica con esse stipulati, bensì sulla base delle sole giornate di effettiva prestazione ricadenti nel periodo di durata di ciascun contratto.
Sull'appello dell'Inps, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 7 febbraio 2002, riformava la statuizione rigettando le opposizioni proposte al decreto ingiuntivo. La Corte territoriale - premesso che nel libro matricola erano espressamente indicati i periodi di durata dei rapporti con ciascun soggetto, senza alcun riferimento alle singole effettive prestazioni, che risultavano invece dal libro delle presenze - affermava che detto personale è soggetto all'obbligo contributivo Enpals dovendo essere inquadrato nella categoria dei figuranti di cui all'art. 3 n. 9 del

DLCPS

16 luglio 1947 n. 708, categoria per la quale il datore di lavoro era tenuto a versare i contributi, che venivano stabiliti dall'art. 4 comma 1 dello stesso DLCPS in percentuale della retribuzione individuale giornaliera, che, ai sensi del comma successivo si ottiene dividendo il complesso dei compensi stabiliti per il numero di giornate di durata del contratto;
inoltre ai sensi dell'art. 2 comma 5 del DPR n. 1420 del 1971, la retribuzione imponibile
giornaliera si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto, escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali godute. Sulla base di queste disposizioni e sull'ulteriore rilievo per cui detto personale era rimasto a disposizione per tutto il periodo fissato dal contratto, la Corte di Firenze concludeva che i contributi dovevano essere versati non solo per i giorni di effettiva prestazione, ma per tutti i giorni ricompresi nel periodo di durata dei rispettivi contratti a termine. Quanto alla misura di sanzioni ed interessi, la Corte territoriale affermava che la questione, ancorché sollevata in primo grado, non era stata riproposta in appello edera quindi preclusa ex art. 346 cod. proc. civ.. Avverso detta sentenza i soccombenti propongono ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria.
L'Inps ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 5 del DPR 31 dicembre 1971 n. 1420, anche coordinato con il disposto di cui all'art. 3 DLCPA n, 708 del 1947, i ricorrenti censurano l'interpretazione data dalla sentenza impugnata alle disposizioni richiamate, perché non terrebbe conto della specificità del settore, in cui le figuranti, stante l'orario protratto fino a notte tarda, non potevano lavorare ininterrottamente per sei giorni a settimana e 26 giorni al mese, di talché contributi dovrebbero essere versati sulle retribuzioni versate per i giorni di effettivo lavoro.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. perché l'Istituto previdenziale non avrebbe fornito la prova del credito fatto valere.
Il ricorso merita accoglimento.
Invero nella sentenza impugnata si precisa che i contributi su cui si incentrano le differenze emergenti dal verbale ispettivo citato si riferiscono al Servizio Sanitario Nazionale.
1) La società ricorrente contesta di dovere all'Inps le differenze contributive richieste con i decreti ingiuntivi per cui è causa, propugnando una interpretazione dell'art. 2 comma 5 del DPR 31 dicembre 1971 n. 1420, diversa da quella invocata dall'Istituto
previdenziale e adottata dalla sentenza impugnata. Tuttavia per verificare la fondatezza della pretesa dell'Istituto occorre preliminarmente accertare se effettivamente venga in applicazione il suddetto art. 2, questione che le parti, ed anche la sentenza impugnata, sembra abbiano dato per pacifica. Al contrario il DPR 31 dicembre 1971 n. 1420, sulla cui interpretazione si è appunto dibattuto in sede di merito, si applica esclusivamente ai contributi IVS, ed infatti l'epigrafe del decreto reca la dizione "Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo". Pertanto la questione trattata nella sentenza impugnata - e cioè se, ai fini del computo dei contributi, occorra dividere i compensi per i giorni di durata del contratto ovvero per i giorni di effettiva prestazione - attiene esclusivamente alla determinazione dei contributi IVS, e non già ai contributi di malattia cui fa esplicito riferimento la sentenza impugnata.
Ma, se si tratta di questo tipo di contributi, appare fuori luogo il richiamo all'art. 2 comma 5 del DPR del 1971, perché questo, come detto, fa riferimento esclusivamente alla base imponibile relativa ai contributi IVS.
2) Per esplicitare le precedenti affermazioni, occorre fare una rapida ricognizione dei dati del sistema:
a) Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947 n. 708 (Disposizioni concernenti l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i lavoratori dello Spettacolo), ratificato, con modificazioni, con la legge 29 novembre 1952 n. 2388, "L'ente provvede nei limiti e con le modalità previste
nel presente decreto: A) all'assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari;
B) alla concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e di invalidità e per i superstiti". Tale norma è riferita ai lavoratori dello spettacolo, sia subordinati che autonomi compresi nelle categorie indicate nel successivo art. 3, primo comma, dello stesso decreto (e alle altre cui è stato successivamente esteso).
L'art. 4 della stessa legge stabilisce che per provvedere alle necessità di cui all'art. 2, le imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro opera sono tenute a versare i relativi contributi. Il successivo art. 7 determina la misura del contributo per l'assicurazione della malattia. L'Enpals quindi riscuoteva i contributi sia per le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, sia per la malattia, b) Nella materia dell'assistenza malattia è poi intervenuto l'art. 63, comma primo, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del Sevizio Sanitario Nazionale)
che ha stabilito che a decorrere dal 10 gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per tutti i cittadini. Il successivo art. 74, primo comma, dispone che dalla stessa data del primo gennaio 1980 e sino alla entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale, l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità (e dunque per l'indennità economica di malattia e di maternità) previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974 n. 386 (di conversione con modificazioni del DL. 8 luglio 1974 n. 264) è attribuita all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. L'art. 76 della stessa legge 833/78 prevede poi che dal primo gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali è l'INPS che deve provvedere agli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione ed al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia (contributi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie) e di ogni altra somma ad essi connessa dopo la soppressione delle gestioni per l'assistenza per malattia degli enti previdenziali (fra i quali è compreso l'ENPALS).
d) L'art. 1 della successiva legge 28 febbraio 1980 n. 33, non modifica quanto previsto dagli artt. 74 e 76 della l. n. 833/78 circa il pagamento all'INPS dei contributi in precedenza dovuti all'ENPALS (sia per lavoratori subordinati che autonomi), in quanto la norma all'art. 1 disciplina soprattutto le modalità di erogazione dell'indennità di malattia e di maternità che, per i lavoratori dipendenti, avviene in via generale tramite il datore di lavoro, salvo conguaglio tra quanto dovuto all'INPS dal datore di lavoro per contributi e quanto dal medesimo anticipato per indennità di malattia o maternità.
Non vi invece è obbligo di pagare i contributi per la
disoccupazione, perché la relativa indennità non spetta ai lavoratori dello spettacolo ex art. 40 n. 5 del RDL 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936 n. 1155.
3) Conclusivamente, avendo l'ingiunzione opposta ad oggetto i contributi di malattia relativi al SS, per la relativa determinazione appare del tutto fuori luogo il richiamo all'art. 2 comma 5 del DPR 1420/71.
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d'appello di Bologna, la quale dovrà procedere quindi alla applicazione delle disposizioni operanti nel settore e verificare alla luce di queste la fondatezza dell'ingiunzione opposta.
Il Giudice del rinvio provvedere anche per le spese del presente giudizio.

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