Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/07/2019, n. 20294

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/07/2019, n. 20294
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20294
Data del deposito : 26 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23504-2017 proposto da: M P, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZONE, rappresentata e difesa dall'avvocato S M;

- ricorrente -

contro

F F, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato S M;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 266/2017 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 09/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2019 dal Consigliere Dott. A D F;

Ritenuto che

1. P M ricorre, affidandosi a cinque motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Livorno che, riformando la pronuncia del giudice di pace, aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere da F F, coniuge dal quale si era separata, la somma di € 1500,00 , ulteriore rispetto a quella che le era stata già versata, quale differenza del ricavato della vendita dell'autovettura che ricadeva nel regime di comunione legale.

2. L'intimato ha resistito con controricorso.

Considerato che

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362 co 1, 1363 c.c con riferimento all'interpretazione delle comunicazioni telematiche del 13.9.2013 a sua firma e delle risposte del F del 29.9.2013 e dell'1.10.2013. 1.2. Con il secondo ed il quarto motivo, entrambi riferiti al vizio di cui all' art. 360 co 1 n° 5 cpc, si lamenta: r\r‘i a. la grave anomalia motivazionale consistente nel fatto che la sentenza conteneva due affermazioni in contrasto fra loro: la prima ( pag. 5 della sentenza punto. 2.2.) in cui il Tribunale assumeva, contrariamente al vero, che i messaggi telematici del 29.9.2013 e dell'1.10.2013 contenevano un testo identico, nonostante che fossero diversi fra loro;
e la seconda secondo cui essi presentavano il medesimo contenuto, nonostante che il significato complessivo fosse del tutto differente;
b. l'apparenza della motivazione con riferimento al messaggio del 13.9.2013 al quale la Corte si era apoditticamente riferita senza affatto spiegare in base a quale canone ermeneutico da tale comunicazione si potesse evincere la concorde volontà delle parti.

1.3. Con il terzo motivo, ancora, la ricorrente deduce ex art. 360 co 1 n° 3 cpc la violazione e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali di cui agli artt. 1366 e 1324 cc. : assume che era stato violato il canone della buona fede, sia nel caso in cui dette comunicazioni fossero parti integranti di un accordo, sia nel caso in cui il messaggio dell'1.10.2013 fosse interpretabile come un atto unilaterale 1.4. Con il quinto motivo, infine, la M lamenta, ex art. 360 co 1 n° 3 c.c, la violazione e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali di cui agli artt. 1324 e 1362, 1363 c.c. relativamente all'interpretazione del messaggio telematico del 13.9.2013. Contesta l'interpretazione subordinata prospetatta dal Tribunale che postulava che l'ex coniuge si fosse impegnato a versare solo la somma, inferiore, pari ad C 7000,00. 2. Il primo ed il quinto motivo devono essere congiutamente esaminati per la stretta connessione logica e la parziale sovrapponibilità.
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