Cass. civ., sez. I, sentenza 05/11/2010, n. 22546

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Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 legge fall., ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello", l'istituto, adeguato alla natura camerale dell'intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata; ne consegue che il debitore, benchè non costituito avanti al tribunale, può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, ai fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art.1, comma 2, legge fall., tenuto conto che, sul punto e come ribadito da Corte cost. 1 luglio 2009, n. 198 - in tema di dichiarazione di fallimento ed onere della prova nel procedimento dichiarativo -, permane un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante. (Affermando detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice d'appello, confermando la sentenza di fallimento, aveva negato di poter valutare la prova documentale, sui requisiti di fallibilità, introdotta per la prima volta dal debitore con il reclamo).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/11/2010, n. 22546
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22546
Data del deposito : 5 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P V - Presidente -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. Z V - Consigliere -
Dott. D A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23611/2009 proposto da:
\C GIUSEPPE\ (c.f. *CRTGPP64S23G273V*), in nome proprio e nella qualità di titolare della Impresa individuale EDIL RO.MA di \C Giuseppe\, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
MEDIOCAPITAL S.P.A.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1352/2009 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2010 dal Consigliere Dott. D A;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato G.B. ALLEGRA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S F che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 9.9.2009) la Corte di appello di Palermo ha respinto il reclamo proposto da \C Giuseppe\, titolare dell'impresa individuale Edil Roma, contro la sentenza del Tribunale di Palermo in data 26.1.2009 che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza della s.p.a. Mediocapital. Secondo la Corte di merito il \C\ - il quale non era comparso dinanzi al tribunale fallimentare rifiutando la notificazione del decreto di convocazione - non poteva provare in sede di reclamo l'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui alla L. Fall., art.

1
. In particolare, la Corte territoriale, dopo avere affermato che la L. Fall., nuovo art. 1, come modificato nel 2007, configura l'assoggettabilita al fallimento come tratto tipico e caratteristico dell'imprenditore commerciale, mentre i limiti dimensionali previsti dalla norma costituiscono elementi impeditivi del fallimento di cui l'imprenditore ha l'onere di provare la ricorrenza, ha così motivato: "È infatti chiaramente onere del debitore fornire la prova dei requisiti di non fallibilità, intesi, appunto, come fatti impeditivi alla dichiarazione di fallimento. E si tratta di un onere (come affermato nella Relazione di accompagnamento della novella) che evidenzia un intento non premiale per quegli imprenditori che scelgono di non difendersi in sede di istruttoria prefallimentare o che non depositano la documentazione contabile dalla quale sarebbe possibile ricavare i dati necessari per verificare la sussistenza dei parametri dimensionali. Concepire i requisiti di non fallibilità come fatti impeditivi della dichiarazione di fallimento (ponendo l'onere della prova a carico dell'imprenditore) deve indurre legittimamente a ritenere, in coerenza con l'eliminazione del carattere officioso della dichiarazione di fallimento, che detti requisiti di non fallibilità debbano essere fatti valere sotto forma di formale eccezione da parte del debitore. Va poi rilevato che se anche il legislatore della novella ha qualificato reclamo il rimedio previsto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, non pare che tale qualificazione incida sulla natura del gravame;
e che consenta, in altre parole, la introduzione dei nova, ovvero di dibattere questioni che non sono state sollevate ed affrontate avanti (al) Tribunale. Sarebbe incoerente, infine, pure con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) la possibilità che una intera fase (quella prefallimentare, dedicata proprio all'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la dichiarazione di fallimento) venisse vanificata per la mera scelta processuale del debitore di rimettere ad altro grado

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