Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2023, n. 03371
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Testo completo
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da R C, nato a Prata di Principato Ultra il 24/11/1967 avverso la sentenza del 17/03/2022 della Corte di appello di Napoli;visti gli atti e la sentenza impugnata;esaminati i motivi del ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere E G;lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R G, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza in data 17 marzo 2022 ha confermato la condanna ad un anno e mesi quattro di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale della pena, emessa dal Tribunale di Avellino in relazione al delitto di cui all'art. 368 c.p., per avere il R falsamente denunciato lo smarrimento di un assegno bancario in tal modo accusando indirettamente il prenditore del reato di appropriazione di cosa smarrita e del reato di ricettazione i successivi eventuali giratari nonché il negoziatore del titolo (fatti accaduti nel dicembre del 2014). 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo viene denunciata la nullità della citazione all'imputato per il giudizio di appello. R, infatti, aveva eletto domicilio in via Ponte Comone n. 5, Prata P.U., Avellino, mentre la citazione per l'appello era stata tentata in "via Cosome n. 5" ove l'imputato non era risultato risiedere. A quel punto, la notifica era avvenuta presso il difensore di fiducia ex art. 161 comma 4 c.p.p. Avendo il difensore rinunciato espressamente alla domiciliazione ex lege all'atto della nomina, la notifica per il giudizio di appello deve considerarsi inesistente con conseguente nullità del giudizio e della sentenza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza ed illogicità della motivazione relativa all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non essendo emerso in modo convincente l'esistenza del necessario presupposto del delitto di cui all'art. 368 c.p., ossia la consapevolezza della falsità della denuncia di smarrimento dell'assegno, invece consegnato, per mera cortesia, a tale P. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato 2.1. Va rilevato che all'udienza dinanzi alla Corte di appello del 17 marzo 2022 il difensore dell'imputato richiamava i motivi di appello chiedendone l'accoglimento, senza eccepire alcuna nullità relativamente alla notifica del decreto di citazione in appello eseguita nei confronti dell'imputato. 2.2. Come ritenuto, in riferimento ad un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente ricorso, da una recente sentenza di questa Sezione (n. 20526 del 13 aprile 2022, gin) la nullità dedotta con il presente motivo di ricorso "ove pure sussistente, non integrerebbe un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, in quanto l'art. 179 cod. proc. pen. prevede tale forma di invalidità per il solo caso di "omessa" citazione. Nel caso in cui, invece, la citazione sia stata notificata, sia pur con forme diverse da quelle corrette, si verte nella meno grave ipotesi di nullità a regime intermedio di cui all'art. 180 cod. proc. pen. In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite, affermando che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato;la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez.U, n.119 del 27/10/2004, dep.2005, Palumbo, Rv. 229539;in senso conf. Sez.U, n. 7697 del 24/11/2016, dep.2017, Amato, Rv. 269028). In applicazione di tale regola, la giurisprudenza ha risolto fattispecie del tutto analoghe a quella in esame ritenendo che la notificazione del decreto di citazione in giudizio con consegna di copia al difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato dall'imputato, dà luogo ad una nullità a regime intermedio dal momento che la notificazione presso il difensore, salvo che risultino elementi di fatto contrari, non è inidonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato (Sez.2, n. 45990 del 7/11/2007, Spitaleri, Rv.238509). Con specifico riguardo al giudizio di appello, si è affermato che la nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art.180 cod. proc. pen. (Sez.4, 15081 dell'8/4/2010, Cusmano, Rv. 247033) Tale impostazione, peraltro, è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite in una recente pronuncia che ha affrontato una fattispecie similare a quella in esame. Si è ritenuto, infatti, che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (Sez.U, n. 58120 del 22/6/2017, Tuppi, Rv. 271771)".
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