Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 12693

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 12693
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12693
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B G nato a GELA il 13/04/1996 avverso l'ordinanza del 28/07/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere A V L;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale F L, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza con la quale G B, destinatario di sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 444 cod. proc. pen., emessa in data 22/01/2019 e passata in giudicato il 23/02/2019, per i reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1 e ultimo, 590-bis cod. pen. e con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per il periodo di anni due, aveva chiesto la modifica di tale sanzione accessoria e la sostituzione di essa con la sospensione della patente di guida.

2. Ricorre per cassazione G B, per mezzo dell'avv. A F, prospettando un motivo unico ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. La doglianza viene di seguito riassunta nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il ricorrente dunque - nel richiamare Corte cost., sentenza n. 84 del 17 aprile 2019, che ha sancito la illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2 d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1 e 590-bis cod. pen., possa essere applicata la sospensione, in luogo della revoca della patente di guida - aveva domandato la rivalutazione della sanzione della revoca che era stata applicata al condannato. Tale richiesta era fondata sulla funzione sostanzialmente punitiva della suddetta sanzione amministrativa. Richiamato allora il fenomeno della retroattività degli effetti più favorevoli delle sentenze di illegittimità costituzionale, laddove incidenti su norme di carattere penale, sosteneva il Bessio esser consentito al giudice dell'esecuzione operare l'invocata modifica.

2.2. Nel provvedimento impugnato si ricorda - in primo luogo - come la sopra detta pronuncia della Consulta abbia prodotto l'effetto di elidere ogni forma di automatismo, in fase di applicazione della sanzione amministrativa, in quanto collidente con i principi costituzionalmente garantiti della uguaglianza e della proporzionalità. Nulla sarebbe invece mutato, relativamente alla natura stessa di sanzione amministrativa accessoria, da attribuire alla revoca della patente di guida. Inapplicabile al caso concreto sarebbe poi il disposto dell'art. 30, comma quarto, legge 11 marzo 1953, n. 87, laddove è stabilita la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali discendenti da sentenza irrevocabile, pronunciata sulla base di norma poi dichiarata incostituzionale. Mancando infatti il requisito della natura penale della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, nonché essendo consequenzialmente non operante il dettato della sopra richiamata legge n. 87 del 1953, resterebbe preclusa al giudice penale la possibilità di incidere su un rapporto ormai definito, in forza di pronuncia passata in giudicato in data anteriore alla pronuncia della Consulta.
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