Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/06/2017, n. 14457

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di cd. patto di stabilità nel contratto di lavoro subordinato, fuori dalle ipotesi di giusta causa ex art. 2119 c.c., il lavoratore può liberamente disporre della facoltà di recesso, pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto nell’interesse del datore di lavoro, purché la stessa sia limitata nel tempo e sia previsto un corrispettivo, a tutela del “minimo costituzionale” di cui all’art. 36 Cost.; la corrispettività, tuttavia, non va valutata atomisticamente, come contropartita dell’assunzione dell’obbligazione, bensì alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni contrattuali, potendo consistere nella reciprocità dell’impegno di stabilità ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, quale una maggiorazione della retribuzione o una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/06/2017, n. 14457
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14457
Data del deposito : 9 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

I T IT R D E T N E S E - I L -9 GIU 2017 L O B AULA 'A' E T N E S E 14457. 1 7 - E N O I Z A R T S OggettoREPUBBLICA ITALIANA I G E R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 3408/2012 SEZIONE LAVORO Cron. 14457 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente Ud. 23/02/2017 Consigliere PU Dott. GIUSEPPE BRONZINI Consigliere Dott. IRENE TRICOMI - Dott. GUGLIELMO CINQUE Consigliere - Rel ConsigliereDott. FRANCESCA SPENA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3408-2012 proposto da: 3V TECH EQUIPMENT & PROCESS SYSTEMS S. P.A. C. F. 04853800961 (già 3V COGEIM S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G MAZZINI, 27, presso lo studio dell'avvocato P Z, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO 2017 PROVERA, giusta delega in atti;
878

- ricorrente -

contro

B M C.F. BNOMRA64R09L7361, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato G R, che lo rappresenta e A B, difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 460/2011 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/11/2011 R.G.N. 218/11;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l'Avvocato GUIDO CHIODETTI per delega verbale Avvocato P Z;
udito l'Avvocato GUUDO ROSSI. PROC nr. 3408/2012 RG FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale di Bergamo la società 3V COGEIM srl chiedeva ingiungersi al sig. MAURO BONA il pagamento della penale (in misura di € 100.000) prevista nel contratto di lavoro subordinato dirigenziale intercorso tra le parti per il caso di dimissioni del dirigente prima del decorso di dodici mesi dall'inizio del rapporto. Il Bona con ricorso del 18.2.2009 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo;
il Tribunale di Bergamo, accogliendo l'opposizione, revocava la ingiunzione di pagamento ( sentenza del 10.2.2011, nr. 115/2011). Con sentenza del 10-19.11.2011 (nr. 460/2011) la Corte d'appello di Brescia rigettava l'appello della società 3V COGEIM srl. La Corte territoriale riteneva la nullità della clausola di durata minima e della conseguente pattuizione della penale- in quanto non prevedente alcun corrispettivo della compressione della facoltà di recesso del dirigente. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società 3V COGEIM srl, articolato in otto motivi. Ha resistito con controricorso MAURO BONA. La società ricorrente ha depositato atto di incorporazione di altre società e di assunzione della nuova denominazione e forma sociale di 3V TECH EQUIPMENT & PROCESS SYSTEMS ( in prosieguo: 3V TECH) spa. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società ricorrente ha denunziato ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.- violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e segg., 2099,2118 cod.civ., 36 C. Ha censurato la sentenza per avere affermato che nel contratto di lavoro ogni limitazione nell'interesse aziendale di una libertà del lavoratore prevista dalla legge (nella specie la libertà di recesso ex art. 2118 cod.civ.) deve trovare un corrispettivo. La ricorrente ha dedotto che tale principio non era necessariamente imposto dalla natura sinallagmatica del contratto di lavoro, come era 1 PROC nr. 3408/2012 RG dimostrato dalla riconosciuta possibilità di inserire una analoga clausola nell'interesse del lavoratore in assenza di corrispettivo. Ha assunto che la corrispettività doveva essere apprezzata rispetto al complesso degli obblighi e diritti nascenti dal contratto di lavoro e non alle singole clausole . Nella fattispecie di causa, peraltro, trattandosi di rapporto di natura dirigenziale, il regime era di libera recedibilità per entrambe le parti sicchè ognuna di esse poteva disporre a parità di condizioni della sua facoltà di recesso.

2. Con il secondo motivo la società 3V TECH ha impugnato la sentenza -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-per violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1341,1362,1363,1419,2118 cod.civ. Ha dedotto che la validità della clausola di durata minima non richiedeva né una specifica approvazione scritta né una contropartita ma rispondeva al legittimo interesse del datore di lavoro alla continuità della prestazione;
nella fattispecie concreta la assunzione era avvenuta in un periodo di espansione della società, essendo programmata la costituzione di una nuova società interamente controllata e la acquisizione del controllo di una società-terza operante nel settore.

3. Con il terzo motivo la società ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e segg., 1363 e segg. cod. civ. nonché degli artt. 115,116,345 cod. proc.civ. Ha censurato la sentenza per avere affermato che nelle difese del primo grado l'importo della retribuzione del dirigente era stato allegato solo per escludere la eccessività della penale e che era inammissibile- per novità la allegazione in appello del fatto che il patto di stabilità avesse quale corrispettivo una maggiorazione della retribuzione prevista dal CCNL oltre al bonus per il raggiungimento degli obiettivi. La società ha esposto di avere evidenziato già nel primo grado di giudizio l'importo della retribuzione e di avere dedotto che la corrispettività del rapporto doveva essere valutata nel complesso delle posizioni 2 PROC nr. 3408/2012 RG contrattuali;
nel grado di appello non erano stati introdotti fatti nuovi ma, piuttosto, si era sollecitata una valutazione diversa del contratto.

4. Con il quarto motivo la società ha dedotto ai sensi dell'art. 360 nr.3 cod.proc.civ.- violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e segg. cod.civ., 1363 e segg. cod.civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Il motivo investe la statuizione del giudice dell'appello secondo cui il patto di stabilità costituiva una clausola aggiunta successiva all' accordo vero e proprio (relativo a qualifica, decorrenza, funzioni, retribuzione) sicchè anche a volere ipotizzare la ritualità della allegazione non poteva ritenersi ( in assenza di elementi indicativi di una diversa volontà delle parti) che di esso si fosse conto nel determinare l'importo della retribuzione, fissata nei punti precedenti del contratto. La società ricorrente ha evidenziato che la clausola di durata minima era contenuta nel testo contrattuale sicchè non poteva essere considerata alla stregua di un patto aggiunto successivo alla stipulazione.

5. Con il quinto motivo la società ricorrente ha dedotto-

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi