Cass. pen., sez. V trib., sentenza 10/11/2022, n. 42894

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 10/11/2022, n. 42894
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42894
Data del deposito : 10 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VOLPARI ANUNCIATA nato a CREMONA il 01/03/1946 QUINTO ERNESTO nato a RIONERO IN VULTURE il 09/11/1952 LUISARDI MARCO nato a CREMONA il 12/10/1971 avverso l'ordinanza del 06/04/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere

AGELO CAPUTO

Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione A P, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto che dispone il giudizio nei confronti dei ricorrenti.

RITENUTO IN FATTO

1. Nel corso dell'udienza preliminare dinanzi del Tribunale di Torino del 06/04/2022, il Pubblico ministero modificava una delle imputazioni ascritte ad A V, E Q, C C e M L, nel senso che, in luogo del delitto di concorso, quali componenti del collegio sindacale di Bienne Holding s.p.a. e Bienne s.r.I., nei reati bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, contestava il reato di concorso in bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto omettendo di fare denuncia ex art. 2409 cod. civ., contestazione, questa, comprensiva anche dell'originaria imputazione di cui al capo b), relativa a un'ipotesi di bancarotta semplice. Il Giudice dell'udienza preliminare, ritenuta allo stato degli atti corretta l'originaria contestazione, respingeva la richiesta e, all'esito dell'udienza, emetteva decreto che dispone il giudizio.

2. Avverso l'indicata ordinanza e il conseguente decreto che dispone il giudizio del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. G G, A V, E Q e M L, denunciandone l'abnormità, sotto il profilo strutturale, per la singolarità del contenuto, che esula dagli aspetti demandati al vaglio del giudice dell'udienza preliminare, e sotto quello funzionale, essendo stato il provvedimento adottato fuori dei casi consentiti in quanto il potere di formulare l'imputazione è demandato al p.m. e non al g.u.p., che, nel caso di specie, non si è limitato a valutare la corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma ha modificato l'imputazione, a fronte dell'iniziativa del P.M., che, all'esito di una globale rivalutazione della vicenda, aveva di fatto escluso, per i ricorrenti, l'originaria ipotesi di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, senza limitarsi a una mera riqualificazione dei fatti originariamente contestati.
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