Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/06/2018, n. 16208
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la seguente SENTENZA sul ricorso 24731-2011 proposto da: F B, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAETA 19, presso lo studio dell'avvocato D T, rappresentato e difeso dall'avvocato R C giusta delega a margine;- ricorrente -contro AGENZIA DELLE DOGANE DI ROMA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;- controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO TECNICO FINANZA DI NAPOLI DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA - CALABRIA;- intimata - avverso la sentenza n. 228/2010 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 16/07/2010;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2018 dal Consigliere Dott. R M C;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito per il ricorrente l'Avvocato CROCETTA che si riporta agli atti;udito per il controricorrente l'Avvocato TIDORE che si riporta agli atti. n.24731/11 RGN Svolgimento del processo L'Agenzia delle Dogane notificava a F B avvisi di accertamento n.17/NA/2006, 18/NA/2006, 19/NA/2006, 20/NA/2006, 21/NA/2006, 22/NA/2006, 23/NA/2006 per recupero imposta accise, interessi ed indennità di mora per consumo in frode di GPL, aventi origine da una indagine eseguita dalla Guardia di Finanza di Napoli. Dalla indagine era scaturito un procedimento penale conclusosi con sentenza n.1067/01 del 13.12.2001 del Tribunale di Noia di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione. L'Ufficio, ritenendo sussistenti le condizioni di cui all'art. 15 comma 3 del D. Lgs 504/1995 e dell'art.14 comma 1 dello stesso decreto, emetteva l'avviso. La CTP di Napoli investita dell'impugnazione rigettava il ricorso con sentenza n.4472 del 25.9.2008. Il contribuente impugnava la sentenza e la CTR della Campania, con sentenza n.228/52/10 rigettava l'appello sul presupposto che l'avviso di pagamento avesse assolto l'obbligo di motivazione in quanto il contribuente era stato messo in grado di contestare la fondatezza della pretesa. L'ufficio era legittimato ad emettere l'avviso in presenza di sentenza penale e di attività investigativa della Guardia di Finanza;la prescrizione era stata interrotta dall'esercizio dell'azione penale. Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso. n.24731/11 RG N MOTIVI DELLA DECISIONE 1.L'Agenzia controricorrente ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, in relazione alla contemporanea denuncia, nei singoli motivi di impugnazione formulati, della violazione di norme di diritto e di vizi della motivazione;- sul punto, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100;Cass. 23 aprile 2013, n. 9793). Nel caso in esame, le diverse censure sviluppate all'interno di ciascuno dei motivi di ricorso, sono chiaramente percepibili, in quanto la trattazione dei singoli motivi è svolta in modo tale da differenziare, sia sotto l'aspetto grafico, sia sotto quello concettuale, i profili contestati, per cui l'eccezione va disattesa.
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