Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 02132

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 02132
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02132
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LU OR, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/05/2021 della Corte d'appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIERGIORGIO MOROSINI, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito l'avv. VALTER BISCOTTI, difensore di UN BO, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11/05/2021, la Corte d'appello di Perugia confermava la sentenza del 21/01/2019 del Tribunale di Perugia di condanna di BO UN per il delitto di ricettazione continuata. Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato all'imputata perché, «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava beni di provenienza delittuosa, provento dei furti commessi da OM ND, CE IJ e TC AL. In particolare, ella acquistava in un'occasione un quantitativo di circa duecento grammi di oggetti d'oro ed in un'altra occasione circa 15 grammi dello stesso materiale, essendo consapevole della provenienza furtiva degli acquisti, tanto da non annotare gli stessi nei registri prescritti dalla legge. In Perugia dal 10 al 18 marzo 2012».

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Perugia, ha proposto ricorso per cassazione BO UN, per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente, l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 43, secondo e quarto comma, e 648, primo comma, cod. pen., e la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo eventuale del delitto di ricettazione. Dopo avere rammentato i principi affermati dalla sentenza Nocera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323-01, Rv. 246324-01 e Rv. 246325-01) in tema di accertamento del dolo eventuale nel delitto di ricettazione e di discrimine tra tale delitto e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza - in particolare, là dove le Sezioni Unite hanno chiarito che per la ricettazione «occorrono circostanze più consistenti di quelle che danno semplicemente motivo di sospettare che la cosa provenga da delitto, sicché un ragionevole convincimento che l'agente ha consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa può trarsi solo dalla presenza di dati di fatto inequivoci, che rendano palese la concreta possibilità di una tale provenienza» - la ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Perugia abbia accertato la sussistenza in capo a sé del dolo eventuale del delitto di ricettazione sulla sola base del fatto ella, nell'acquistare, nella veste di titolare di un compro oro, gli oggetti di provenienza delittuosa, non aveva «utilizz[ato] gli "strumenti" di prevenzione» idonei a prevenire acquisti «poco "trasparenti"» («in primis, l'assoluta e approfondita verifica dell'identità dei cedenti»), con ciò utilizzando un elemento strutturale tipico della colpa e non del dolo e ponendosi in contrasto con i menzionati principi, indicati dalle Sezioni Unite, che devono guidare il giudice nell'accertamento del dolo eventuale del delitto di ricettazione.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente, l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 43, secondo e quarto comma, e 712, primo comma, cod. pen., e la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza.La ricorrente richiama le argomentazioni svolte con riferimento al primo motivo di ricorso, alla luce delle quali la sentenza impugnata risulterebbe viziata anche a detto riguardo.

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente, l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'art. 48, primo e secondo comma, cod. pen., in combinato disposto con gli artt. 62-bis, 81 e 648, primo comma, dello stesso codice, e la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo all'omessa indicazione della violazione più grave ai fini della determinazione dell'aumento di pena per la continuazione. La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Perugia, nel determinare la pena per il reato continuato, abbia omesso di indicare quale delle due violazioni attribuitele fosse stata considerata più grave, ciò che «rende impossibile verificare la congruità del calcolo»,

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