Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2020, n. 04242

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2020, n. 04242
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04242
Data del deposito : 19 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

guente Rep. SENTENZA iotnCi7-C(-1- sui ricorsi iscritti al numero 16470 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto da CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. (C.F.: 06374460969), in rappresentanza di SAGFtANTINO I- TALY S.r.l. (C.F.: 05403940967), in persona del Consi- gliere, legale rappresentante pro tempore, M V rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato M M (C.F.:

MNN MSM

56D20 H 501G) -ricorrente - controricorrente al ricorso di M f G- G M (C.F.:

GRS MSM

55T03 E4720) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato E S (C.F.:

SCR GNE

74R26 H5010) -ricorrente - controricorrente al ricorso di Cerved Credit Management S.p.A.- nei confronti di FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. (C.F.: 00714540150), in persona del rappresen- tante per procura A G rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall'avvocato M E (C.F.:

RLE MSM

63L21 H501E) -controricorrente al ricorso di M G- Ric. n. 16470/2017 - Sez.

3 - Ud. 5 dicembre 2019 - Sentenza - Pagina 1 di 13 nonché CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A. (C.F.: non indica- to), in persona del legale rappresentante pro tempore EQUITALIA GERIT S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore ITALFONDIARIO S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore CASTELLO FINANCE S.r.l. (C.F.: non indicato), in perso- na del legale rappresentante pro tempore, EDILGEN S.r.l. in liquidazione (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore INTESA SAN PAOLO S.p.A. (C.F.: non indicato), in per- sona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8252/2017, depositata in data 26 aprile 2017 (che si dichiara notificata in pari data);
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 dicembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per l'accoglimento del motivo 2) del ricorso principale di M G e l'accoglimento e dell'unico motivo di ricorso di Sa- grantino Italy S.r.l. l'avvocato E S, per il ricorrente G;
l'avvocato Barbara G, per delega dell'avvocato M M, per Cerved Credit Management S.p.A. l'avvocato Piero Frattarelli, per delega dell'avvocato M E, per Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

Fatti di causa

Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa nel 2000 dalla Banca Popolare di Verona e Novara S.c.r.l. (nelle cui posizioni soggettive è subentrata Sagrantino Ric. n. 16470/2017 - Sez.

3 - Ud. 5 dicembre 2019 - Sentenza - Pagina 2 di 13 Italy S.r.l., intervenuta nel processo esecutivo a mezzo della mandataria e rappresentante Cerved Credit Management S.p.A.) nei confronti di Edilgen S.r.I., cui sono state riunite al- tre procedure esecutive aventi ad oggetto il medesimo immo- bile, che é stato peraltro acquistato dopo il pignoramento da Gennaro G (cui è poi subentrato l'erede M G, intervenuto a sua volta nel processo esecutivo), il giudice dell'esecuzione, dovendo provvedere alla distribuzione degli importi ricavati dalla locazione del bene pignorato, ha emesso un'ordinanza in cui ha determinato l'importo del credito spet- tante a Sagrantino Italy S.r.l., ordinando alla stessa di deposi- tare in Cancelleria la differenza tra tale somma (C 324.656,80) e quella già riscossa ai sensi dell'art. 42 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646 (C 811.481,20), pari a C 486.824,40. Avverso tale ordinanza è stata proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dalla società rappresen- tante della creditrice Sagrantino Italy S.r.l.. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Roma, il quale ha stabilito che alla Sagrantino Italy S.r.l. spettavano in realtà C 861.509,69, oltre spese legali per C 14.136,72, con conse- guente revoca dell'ordinanza opposta. La decisione del tribunale, su ricorso del G, è stata par- zialmente cassata, con rinvio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8696 del 29/04/2015). All'esito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente l'opposizione agli atti esecutivi, ordinando a Sa- grantino Italy S.r.l. la restituzione dell'importo di C 400.299,91, mediante deposito della somma in cancelleria. Ricorre Cerved Credit Management S.p.A., quale rappresen- tante di Sagrantino Italy S.r.l., sulla base di un unico motivo. Ricorre altresì M G, sulla base di due motivi. Il G resiste, con controricorso, al ricorso di Cerved Credit Management S.p.A.. Ric. n. 16470/2017 - Sez.

3 - Ud. 5 dicembre 2019 - Sentenza - Pagina 3 di 13 Cerved Credit Management S.p.A. nonché Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., con distinti controricorsi, re- sistono al ricorso del G. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. Il ricorrente G ha depositato memoria ai sensi dell'art.378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Premessa: individuazione dell'oggetto del giudizio e del thema decidendum Per meglio intendere le censure avanzate con entrambi i ricor- si e individuare le questioni tuttora in discussione è opportuno preliminarmente chiarire in dettaglio il contenuto del provve- dimento del giudice dell'esecuzione impugnato nel presente giudizio e l'andamento del giudizio stesso nelle precedenti fa- si.

1.1 La Banca Popolare di Novara e Verona S.c.r.l. (sulla base di un credito poi ceduto a Sagrantino Italy S.r.l., che è inter- venuta nel processo a mezzo della mandataria Cerved Credit Management S.p.A.) ha pignorato nel 2000 un compendio immobiliare in Roma, di proprietà di Edilgen S.r.l., sulla base di un'ipoteca per credito fondiario iscritta nel 1990. A quella originaria, sono state poi riunite altre procedure esecutive successivamente promosse sui medesimi beni da altri credito- ri. M G è intervenuto nel processo esecutivo, quale erede di Gennaro G, che si era reso acquirente dell'immobile pignorato sulla base di un atto trascritto dopo il pignoramento (nel 2002), il quale faceva peraltro seguito ad un contratto preliminare trascritto anteriormente (nel 1999).

1.2 n giudice dell'esecuzione, nel 2009, ha ritenuto di effettu- are l'assegnazione parziale degli importi ricavati dalla locazio- ne del bene pignorato ed incassati provvisoriamente, in base Ric. n. 16470/2017 - Sez.

3 - Ud. 5 dicembre 2019 - Sentenza - Pagina 4 di 13 alla normativa sul credito fondiario, dal creditore Sagrantino Italy S.r.l. (pari a C 811.481,20). Ha quindi liquidato il credito di detta società, le ha assegnato l'importo ritenuto dovuto in privilegio ipotecario (pari ad C 324.656,80) e le ha ordinato di restituire la differenza (pari ad C 486.824,40), affermando che il terzo acquirente del bene pignorato G rispondeva solo del credito ipotecario (per capitale ed interessi collocabili in privilegio, ai sensi dell'art.2855 c.c., pari a C 328.511,72), non del credito in chirografo (pari a C 337.412,04), e che il contratto di mutuo si era risolto nel 1996, riservandosi di svincolare successivamente in favore del G la somma oggetto dell'ordine di restituzione, dopo la liquidazione di alcune spese della procedura.
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