Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/01/2021, n. 00461
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29366-2020 proposto da: STANISCIA NICOLA, TRALICCI GINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ACQUA DONZELLA
27, presso lo studio dell'avvocato S G, che li rappresenta e difende ;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DEL VENETO, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 220/20 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 06/11/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2021 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A P, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso ed assorbiti i restanti;
udito l'Avvocato M B per delega orale. Ric. 2020 n. 29366 sez. SU - ud. 12-01-2021 -2-
FATTI DI CAUSA
Nei confronti degli Avvocati ricorrenti, il consiglio distrettuale di disciplina di Venezia ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due, in relazione alla responsabilità per l'illecito di cui agli artt. 9 e 43 del codice deontologico (già art. 6 e 30 del previgente codice), per avere omesso di corrispondere ad un collega domiciliatario il compenso dovutogli. Il ricorso dai predetti proposto al Consiglio nazionale forense è stato respinto, con sentenza deliberata il 13 febbraio 2020 e depositata il 6 novembre 2020. Il C.N.F. ha affermato che: a) la concorrenza tra i due procedimenti, incardinati a Roma e Venezia, è stata risolta col criterio della prevenzione, essendo stata l'apertura di quest'ultimo deliberata per primo, con la relativa citazione a giudizio;
b) la valutazione preliminare di ammissibilità dell'istanza di ricusazione può avvenire da parte dello stesso collegio e, nella specie, essa è inammissibile, in quanto: il presente giudizio è distinto da quello precedente, indicato dal ricorrente, onde essi sono del tutto privi di connessione tra di loro;
i casi di ricusazione sono tassativi e la pretesa "inimicizia", di cui all'art. 51, comma 1, n. 3 c.p.c., non sussiste per il mero contenuto di altri provvedimenti emessi nei confronti degli istanti;
infine, non è ammessa la ricusazione dell'intero collegio giudicante, come nella specie, dato che di fatto la ricusazione finisce per essere diretta all'intero collegio, i cui componenti sono stati indistintamente querelati dal ricorrente;
c) l'illecito disciplinare non è prescritto, sia per l'esistenza di plurimi atti interruttivi, sia perché si tratta di illecito permanente, consistito nel prolungato omesso pagamento dei compensi al collega domiciliatario;
né tale condotta viene meno, per avere rifiutato Ric. 2020 n. 29366 sez. SU - ud. 12-01-2021 -3- espressamente gli incolpati di adempiere, mediante l'azione di accertamento negativo del debito da essi proposta, perché semmai questo aggrava l'illecito;
d) è corretta la sanzione irrogata alla luce della gravità della condotta, attesi i canoni deontologici di probità, dignità, decoro ed indipendenza violati, ai sensi degli artt. 9 e 43 cod. deontologico, avendo anzi gli incolpati addirittura intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito, conclusosi per incompetenza territoriale e condanna alle spese, perseverando nel loro comportamento;
onde, ai sensi dell'art. 65 cod. deontologico, dovendosi applicare i criteri dell'art. 43, ne deriva che correttamente è stata comminata la sanzione della sospensione dalla professione per mesi due, in quanto la gravità del comportamento legittimava la medesima sino al periodo di un anno. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per la cassazione, sulla base di sei motivi. Con il medesimo ricorso, i ricorrenti hanno sollecitato la sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata;
con separata istanza hanno sollecitato l'anticipazione della decisione dell'istanza di sospensione. La trattazione del ricorso per cassazione è stata, quindi, fissata per la pubblica udienza del 12 gennaio 2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - I motivi del ricorso vanno come di seguito riassunti: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 160 c.p.c., per non essere stata l'udienza di discussione innanzi al C.N.F. comunicata alla ricorrente, come disposto dall'art. 6, comma 5, I. n. 37 del 1934: infatti, la citazione a comparire è stata inviata dall'indirizzo "ricorsi@pec.cnfit", che non corrisponde a quelli pubblicati nei registri
ACQUA DONZELLA
27, presso lo studio dell'avvocato S G, che li rappresenta e difende ;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DEL VENETO, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 220/20 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 06/11/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2021 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A P, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso ed assorbiti i restanti;
udito l'Avvocato M B per delega orale. Ric. 2020 n. 29366 sez. SU - ud. 12-01-2021 -2-
FATTI DI CAUSA
Nei confronti degli Avvocati ricorrenti, il consiglio distrettuale di disciplina di Venezia ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due, in relazione alla responsabilità per l'illecito di cui agli artt. 9 e 43 del codice deontologico (già art. 6 e 30 del previgente codice), per avere omesso di corrispondere ad un collega domiciliatario il compenso dovutogli. Il ricorso dai predetti proposto al Consiglio nazionale forense è stato respinto, con sentenza deliberata il 13 febbraio 2020 e depositata il 6 novembre 2020. Il C.N.F. ha affermato che: a) la concorrenza tra i due procedimenti, incardinati a Roma e Venezia, è stata risolta col criterio della prevenzione, essendo stata l'apertura di quest'ultimo deliberata per primo, con la relativa citazione a giudizio;
b) la valutazione preliminare di ammissibilità dell'istanza di ricusazione può avvenire da parte dello stesso collegio e, nella specie, essa è inammissibile, in quanto: il presente giudizio è distinto da quello precedente, indicato dal ricorrente, onde essi sono del tutto privi di connessione tra di loro;
i casi di ricusazione sono tassativi e la pretesa "inimicizia", di cui all'art. 51, comma 1, n. 3 c.p.c., non sussiste per il mero contenuto di altri provvedimenti emessi nei confronti degli istanti;
infine, non è ammessa la ricusazione dell'intero collegio giudicante, come nella specie, dato che di fatto la ricusazione finisce per essere diretta all'intero collegio, i cui componenti sono stati indistintamente querelati dal ricorrente;
c) l'illecito disciplinare non è prescritto, sia per l'esistenza di plurimi atti interruttivi, sia perché si tratta di illecito permanente, consistito nel prolungato omesso pagamento dei compensi al collega domiciliatario;
né tale condotta viene meno, per avere rifiutato Ric. 2020 n. 29366 sez. SU - ud. 12-01-2021 -3- espressamente gli incolpati di adempiere, mediante l'azione di accertamento negativo del debito da essi proposta, perché semmai questo aggrava l'illecito;
d) è corretta la sanzione irrogata alla luce della gravità della condotta, attesi i canoni deontologici di probità, dignità, decoro ed indipendenza violati, ai sensi degli artt. 9 e 43 cod. deontologico, avendo anzi gli incolpati addirittura intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito, conclusosi per incompetenza territoriale e condanna alle spese, perseverando nel loro comportamento;
onde, ai sensi dell'art. 65 cod. deontologico, dovendosi applicare i criteri dell'art. 43, ne deriva che correttamente è stata comminata la sanzione della sospensione dalla professione per mesi due, in quanto la gravità del comportamento legittimava la medesima sino al periodo di un anno. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per la cassazione, sulla base di sei motivi. Con il medesimo ricorso, i ricorrenti hanno sollecitato la sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata;
con separata istanza hanno sollecitato l'anticipazione della decisione dell'istanza di sospensione. La trattazione del ricorso per cassazione è stata, quindi, fissata per la pubblica udienza del 12 gennaio 2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - I motivi del ricorso vanno come di seguito riassunti: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 160 c.p.c., per non essere stata l'udienza di discussione innanzi al C.N.F. comunicata alla ricorrente, come disposto dall'art. 6, comma 5, I. n. 37 del 1934: infatti, la citazione a comparire è stata inviata dall'indirizzo "ricorsi@pec.cnfit", che non corrisponde a quelli pubblicati nei registri
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi