Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2023, n. 11315

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2023, n. 11315
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11315
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 23763/2016proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente-

contro

G C M, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti A M e D M B, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Luigi Luciani, n. 1, per procura speciale a margine del controricorso. - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella LOMBARDIA, n. 1284 / 67/16 , depositata il 7 marzo 2016 , non notificata;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del7 febbraio 2023, tenutasi in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche;

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Brescia , aveva emesso nei confronti di G C M , ritenuta legale rappresentante della società Gnu.Tra s.r.l., esercente all'epoca dei fatti il commercio di rottame metallico, un avviso di accertamento con il quale aveva recuperato a tassazione l'Iva, l'Ires e l'Irap evase nell'anno di imposta 2006. 2. La Commissione tributaria provinciale di Brescia, con la sentenza n. 81/15/13, aveva accolto il ricorso della contribuente sul presupposto, fra gli altri, che la stessa ricorrente non era più amministratore della società a far tempo dalla fine di novembre 2007, come documentalmente dimostrato e, quindi , era ravvisabile il difet to di legittimazione passiva della stessa.

3. La Commissione tributaria regionale, adita dall'Agenzia delle Entrate, ha rigettato l'appello affermando che: -) l'ex amministratore di una società non poteva rappresentare la società in giudizio, in quanto con la decadenza dalla carica non era legittimato a far valere nulla che riguardasse la società;
-) la persona fisica che in passato aveva rivestito l'incarico di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali era priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23000 del 2015;
-) la notifica dell'atto amministrativo alla persona che aveva rivestito in passato la carica di legale rappresentante di una società era considerarsi nulla, perché erroneamente effettuata nei confronti di un soggetto che non avevapiù il potere e la rappresentanza della pe rsona giuridica cui era diretta la notificazione;
-) tuttavia, la persona fisica destinataria dell'atto « per conoscenza » potevaimpugnare l'atto, anche a scopo cautelativo, al fine di evitare che lo stesso diventassedefinitivo (per mancata impugnazione) e che potessein qualche modo ripercuotersi su di essa;
-) daciò derivava il rigetto del ricorso , con assorbimento e irrilevanza di ogni altra eccezione sia di diritto che di merito.

4. L 'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

5. G C M resiste con controricorso.

6. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento delricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo ed unico motivo si lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 100, 112, 145 cod. proc. civ.;
dell'art.60, comma primo, del d.P.R. n. 600 /1973. La Commissione tributaria regionale, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della sig.ra Gnuttied annullando l'avviso di accertamento notificato alla società Gnu.Tra. s.r.l. , pur dichiarando espressamente (e in modo corrispondente agli atti) che la sig.ra Gnutti aveva agito in proprio e non quale ex legale rappresentante della società, aveva violato l'art.81 cod. proc. civ., che vietavadi agire in giudizio a tutela di diritti altrui. In secondo luogo, la Commissione tributaria regionale aveva violato l'art. 112 cod. proc. civ., che vietava al giudice di pronunciarsi su domande non proposte. La sig.ra Gnutti aveva agito al solo scopo di far dichiarare che essa non poteva essere la destinataria della notificazione rivolta alla società, in quanto cessata dalla carica di amministratore dal novembre 2007 (mentre l'avviso di accertamento era stato notificato nel gennaio 2012), e che comunque non sussistevano gli estremi (evidentemente da ricondurre all'art. 36 d.P.R. n. 602/ 19 73) per configurare una sua responsabilità personale. La domanda di accertamento della irritualità della notifica dell'accertamento alla società effettuata presso di lei, quale legale rappresentante cessato dalla carica anteriormente alla notifica dell'avviso stesso, era carente di interesse, potendo insorgere tale interesse solo in capo alla società, solo qualora il rilievo della nullità o inesistenza della notifica effettuata presso un legale rappresentante cessato dalla carica venisse dedotto come mezzo al fine di dedurre, altresì, la decadenza dell'amministrazione dalla pretesa impositiva per decorso dei termini di cui agli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 (il che, nella specie, non era accaduto).Infine, la sentenza impugnata violava gli artt. 100 e 145 cod. proc. civ., nonché l'art. 60, comma primo, del d.P.R. n. 600/1973. Invero, l'art. 145 c od. proc. civ. dispone va che le notificazioni degli atti giudiziari alle persone giuridiche erano effettuate mediante consegna al legale rappresentante. L'art. 60, comma primo, del d.P.R. n. 600/ 19 73 richiama va , tra gli altri, l'art.145 cod. proc. civ. tra le norme che disciplina va no la notificazione degli avvisi di accertamento e c onsegu iva da tutto ciò, ai sensi dell'art. 100 c od. proc. civ. , che il legale rappresentante (cessato o in carica) raggiunto da un avviso di accertamento diretto alla società non aveva interesse ad impugnare in proprio l'avviso st esso. Era pacifico che nella specie non era stata iniziata alcuna azione di riscossione a titolo personale contro la sig.ra Gnutti, sicché la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto accogliere l'appello dell'Ufficio e dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse.
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