Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2019, n. 00435

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2019, n. 00435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00435
Data del deposito : 10 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 26817-2015 proposto da: ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO VILLAGGIO DEI RAGAZZI "DON SALVATORE D'ANGELO", FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI DI "DON SALVATORE D'ANGELO", in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LUCIO PAPIRIO

83, presso lo 2018 studio dell'avvocato A A, rappresentati 3619 e difesi dall'avvocato L S, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

SKAKIC MARIA ANGELA;
- intimata - Nonché da: SKAKIC MARIA ANGELA, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato T P, giusta delega in atti;
- ricorrente e controricorrente incidentale -

contro

ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO VILLAGGIO DEI RAGAllI "DON SALVATORE D'ANGELO", FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI DI "DON SALVATORE D'ANGELO";

- intimati -

avverso la sentenza n. 5160/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/06/2015 R.G.N. 344/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. F A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S, che ha concluso per: inammissibilità in subordine rigetto, rigetto del ricorso incidentale. R.G. n. 26817/2015

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 14 gennaio 2015, rigettò l'opposizione ex lege n. 92 del 2012 avverso l'ordinanza resa nella fase sommaria con cui venne accolta l'impugnativa di licenziamento promossa da Maria Angela S ed ordinato all'Istituto Tecnico Aeronautico Villaggio dei Ragazzi "don Salvatore d'Angelo" la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alle conseguenze economiche previste dall'art. 18 della I. n. 300 del 1970 vigente all'epoca del recesso comunicato in data 11.6.2012. Il decisum si fondava sull'assunto che, ai sensi dell'art. 4, co. 2, I. n. 108 del 1990, la facoltà di recesso ad nutum del datore di lavoro opera nei confronti del lavoratore che gode o possa godere della pensione di vecchiaia, mentre nella specie la S fruiva di pensione di anzianità anticipata ex art. 1, co. 27, lett. b, I. n. 335 del 1995, ed alla data del licenziamento non aveva ancora compiuto i 65 anni corrispondenti all'età pensionabile dell'uomo in base alla normativa vigente all'epoca dei fatti.

2. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 15 giugno 2015, in sede di reclamo ha confermato la pronuncia di primo grado, respingendo sia l'impugnazione principale dell'Istituto Tecnico Aeronautico Villaggio dei Ragazzi "don Salvatore d'Angelo" e della Fondazione Villaggio dei Ragazzi "don Salvatore d'Angelo", sia l'impugnazione incidentale della S.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso principale il 4.11.2015 l'Istituto Tecnico Aeronautico Villaggio dei Ragazzi "don Salvatore d'Angelo" e la Fondazione Villaggio dei Ragazzi "don Salvatore d'Angelo", con 2 motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso, contenente ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia "violazione e falsa applicazione art. 1218 c.c.;
I. 30 aprile 1969, n. 153, art. 22, comma 6;
d. Igs. 30.112.1992 n. 503, art. 1, comma 1, tabella A come sostituita dall'art. 11 e R.G. n. 26817/2015 dalla tabella A allegata alla I. 23.12.1994 n. 724;
DL 201/2011 (Riforma Monti), il tutto in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.". Si sostiene che "deve considerarsi legittimo il licenziamento ad nutum, ex art.1218 c.c., di una lavoratrice ultrasessantenne, titolare da anni di pensione di anzianità, reimpiegata presso terzi, e in godimento sia della pensione di vecchiaia (in virtù di equiparazione a questa della pensione di anzianità una volta raggiunta l'età di 60 anni) sia della normale retribuzione (cumulo di un doppio reddito)". Con il secondo mezzo di ricorso principale si denuncia "violazione e falsa applicazione art. 4, secondo comma, I. 11 maggio 1990, n. 108;
d. Igs. n. 198/2006 unitamente a vizi di motivazione;
il tutto in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.". Si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che allorché la S venne licenziata ad nutum godesse ancora di pensione di anzianità e non di quella di vecchiaia, non avendo ancora raggiunto l'età pensionabile, riconoscendole così il diritto a rimanere in servizio fino all'età di 65 anni in quanto i requisiti del pensionamento di vecchiaia non erano maturati.

2. I motivi del ricorso principale, esaminabili congiuntamente per connessione, sono infondati e tanto esime questa Corte dallo scrutinare l'eccezione sollevata dalla controricorrente, pur avente natura preliminare, secondo cui il ricorso per cassazione sarebbe stato proposto oltre i 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della sentenza d'appello, in ossequio al principio processuale della "ragione più liquida". Infatti le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, in applicazione di detto principio desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. SS.UU. n. 9936 del 2014;
successiva conf. Cass. SS.UU. n. 23542 del 2015) Invero il principio della " ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.R.G. n. 26817/2015 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in termini Cass. n. 12002 del 2014;
conf. Cass.n. 11458 del 2018), tanto più in una ipotesi, ricorrente nella specie, in cui si renderebbe necessario un allungamento dei tempi processuali per accertare la data di effettiva comunicazione della sentenza d'appello tramite cancelleria.
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