Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/08/2021, n. 32057

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/08/2021, n. 32057
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32057
Data del deposito : 25 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUGELLO PRIMIANO nato a TORREMAGGIORE il 21/10/1975 avverso la sentenza del 12/02/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M N;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODE LLO lette le memorie formulate dalla difesa di L I

RNUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 febbraio 2018 la Corte di Appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bari del 17 marzo 2015, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucera, Sezione distaccata di Apricena del 2 febbraio 2009, ha assolto M D M dal reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2 cod. pen., con la formula 'per non aver commesso il fatto'.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 12 febbraio 2018 propone ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, P A, originario coimputato di M D M, cui era stato ascritto, nella sua qualità di dipendente, con mansioni di escavatorista dell'impresa Sarto -cui erano stati affidati i lavori di scavo per la fondazione di un edificio in costruzione- di avere, in cooperazione colposa con L I, responsabile della sicurezza nel cantiere/A S, datore di lavoro, cagionato la morte dell'operaio P P, il quale veniva travolto dal crollo di un muro di confine, a causa dell'asportazione del materiale terroso sottostante.

3. Il ricorrente formula tre motivi di impugnazione.

4. Con il primo motivo/si duole della violazione degli artt. 587 e 627 cod. proc. pen.. Ripercorre la vicenda processuale ricordando: che con sentenza del 21 aprile 2010 la Corte di appello di Bari aveva dichiarato la penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine al reato contestato, condannando i medesimi al risarcimento dei danni nei confronti della parti civili;
che avverso detta sentenza avevano proposto ricorso per cassazione M D M, L I e P A;
che la Corte di cassazione, con sentenza del 20 aprile 2011 aveva annullato la sentenza di secondo grado, in accoglimento del motivo proposto da L I, ritenuto assorbente, inerente all'inosservanza dell'art. 360 cod. proc. pen., in relazione al conferimento dell'incarico al consulente del pubblico ministero, ritenendo nulli gli accertamenti 'non ripetibili', disposti senza previo avviso all'indagato ed al suo difensore, a fronte della tempestiva proposizione della relativa eccezione, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni del consulente rese in giudizio;
che la Corte di cassazione, annullando la sentenza, aveva rimesso alla Corte territoriale la valutazione dell'istruttoria necessaria ai fini della decisione, una volta espunte dal processo le dichiarazioni del consulente del pubblico ministero;
che la Corte territoriale, con sentenza del 17 marzo 2015, decidendo in sede di rinvio, applicate a tutti imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, aveva dichiarato il reato contestato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili solo nei confronti dell'imputato L I;
che avverso siffatta sentenza aveva proposto ricorso per cassazione M D M, contestando la violazione degli artt. 627, comma 3 e 628, comma 2, nonché degli artt. 157 e 578 cod. pen., per non avere la Corte territoriale adempiuto al mandato della Corte di cassazione, che imponeva la valutazione nel merito ed un accertamento della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, salva la successiva applicazione dell'art. 129 cod. pen.;
che la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Bari del 17 marzo 2015, per non avere il giudice di secondo grado, in adempimento del mandato del giudice di legittimità, verificato se il compendio probatorio, una volta espunte le dichiarazioni del consulente del pubblico ministero, già ritenute decisive dalla sentenza del-la Corte di appello di Bari del 21 aprile 2010, annullata con sentenza della Corte di cassazione del 20 aprile 2011, consentisse di sostenere una pronuncia sanzionatoria, così dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, in forza del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche;
che, nuovamente investita, la Corte di appello di Bari, ritenendo sussistente il possibile effetto estensivo dell'impugnazione ha disposto la citazione in giudizio di tutti gli originarii coimputati non impugnanti, concludendo, nondimeno, per l'accoglimento del ricorso di M D M, assolto per non avere commesso il fatto, con revoca delle statuizioni civili nei suoi confronti, ritenendo divenuta irrevocabile la sentenza della Corte di appello di Bari del 17 marzo 2015, nei confronti di L I, A S e P A.

5. Fatta questa premessa, osserva che il disposto dell'art. 587 cod. proc. pen. e la natura del motivo di ricorso per cassazione proposto da M D M avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 17 marzo 2015, di natura non strettamente personale, in quanto relativo alla violazione di norme processuali, imponevano al giudice del rinvio, stante l'effetto estensivo dell'impugnazione -ritenuto sussistente dalla stessa Corte di appello che ha provveduto all'integrazione del contraddittorio- la rivalutazione delle prove nei confronti di tutti gli imputati e non solo di M D M. E ciò, perché la Corte di cassazione, annullando la sentenza della Corte territoriale, del 17 marzo 2015, aveva chiarito la necessità di un'integrazione istruttoria, avuto riguardo al fatto che la precedente sentenza del giudice di appello, era 'privata di quella fonte dichiarativa in precedenza ritenuta fondamento della pronuncia di condanna'. Al contrario, violando l'art. 627 cod. proc. pen., dopo avere riconosciuto l'effetto estensivo dell'impugnazione di D M, ha omesso di uniformarsi al mandato del giudice di legittimità, concludendo per l'irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di Bari del 17 marzo 2015, nei confronti di L I, A S e P A.

6. Con il secondo motivo, ribadendo la violazione del disposto dell'art 627 cod. pen., rileva che le prove agli atti erano insufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza di P A, una volta venuta meno la possibilità di utilizzare la consulenza del pubblico minitero e le dichiarazioni del consulente rese in giudizio. Con la conseguenza che9C-orte territoriale, in applicazione l'art. 587 cod. proc. pen., avrebbe dovuto assolvere il medesimo
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