Cass. pen., sez. III, sentenza 29/08/2018, n. 39225

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/08/2018, n. 39225
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39225
Data del deposito : 29 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R C, nata a Saronno il 26.11.1973 avverso la sentenza in data 18.9.2017 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere D G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. M D N, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. M L, in sostituzione dell'avv. A G che si è riportata ai motivi del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 18.9.2017 la Corte di Appello di Milano ha integralmente confermato la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale della stessa città che aveva condannato C R alla pena di un mese di reclusione ed C 300,00 di multa, ritenendola responsabile del reato di cui all'art. 2 d. Igs. 463/1983 conv. nella 1.638/1983 per l'omesso versamento, in qualità di I.r. della ditta COV Trasporti, di ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il periodo da giugno a dicembre 2009 per € 12.596,00 e per il periodo da marzo ad agosto 2010 per complessivi C11.971,00. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. c.p.p.. 2.1 Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 54 c.p. e al vizio motivazionale, che essendo la condizione di crisi finanziaria dell'azienda una condizione ampiamente riconosciuta dai giudici di merito, illogica deve ritenersi la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo tratta dall'avvenuto pagamento delle retribuzioni mensili dei dipendenti che avrebbe a detta della Corte dimostrato la disponibilità economica, in capo all'imputata, sufficiente ad onorare, in qualità di sostituto di imposta il debito previdenziale: la possibilità di ripartire le risorse esistenti in modo da poter assolvere al debito parafiscale anche se ciò non consenta il pagamento degli stipendi nel loro intero ammontare non può ritenersi, ad avviso della difesa un'opzione né ragionevole né legittima perché così facendo si verrebbe a causare un danno ancor maggiore per la sopravvivenza non solo del personale dipendente e delle relative famiglie, ma altresì della stessa azienda che, avendo quale logica ed immediata conseguenza il licenziamento dei sottoposti, verrebbe ad essere privata della manodopera necessaria all'espletamento della propria attività. Conseguentemente la contingenza negativa in cui l'imputata si è trovata configura lo stato di necessità, non avendo di fatto avuto alcun margine di scelta a fronte dell'improvviso e non prevedibile mancato pagamento del fatturato da parte del maggior cliente dell'impresa.

2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 2 d.l. 463/1983, 13 e 13-bis d.lgs. 74/2000 e al vizio motivazionale, il diniego della causa di non punibilità fondato sul versamento delle ritenute oltre il termine di scadenza di tre mesi dall'accertamento della violazione, avente, secondo la Corte di Appello, natura perentoria essendo ad esso collegato l'effetto della non punibilità e della sospensione della prescrizione che altrimenti comporterebbe la proroga sine die dell'azione penale. Sostiene, per contro, la difesa che il termine suddetto, non rivestendo natura di condizione di procedibilità non possa avere natura perentoria, di talchè è comunque consentito all'agente di fruire della causa di non punibilità ove il pagamento sia comunque avvenuto prima dell'apertura del dibattimento, così come avvenuto nel caso di specie, pagamento che attribuisce correlativamente al giudice il potere di valutarne l'applicabilità posto che l'esimente si risolve nel fatto stesso del pagamento e non nel pagamento nel termine di tre mesi.

2.3. Con il terzo motivo deduce l'intervenuta prescrizione del reato quanto meno con riferimento all'annualità 2009 dovendo il dies a quo del termine prescrizionale computarsi dal momento in cui scade il termine utile per il pagamento, ovverosia il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi ed invoca per l'annualità 2010, trattandosi di fatto di lieve entità, l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
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