Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/09/2013, n. 20358

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Le controversie fra enti locali e loro dipendenti relative a trattamenti supplementari di fine servizio, dovuti da tali enti in virtù di un'obbligazione autonomamente assunta (nell'ambito di una previdenza interna di carattere aziendale) e fatti salvi - per il personale in servizio alla data del 1 marzo 1966 - dall'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo a prestazioni, di contenuto genericamente previdenziale, che ineriscono strettamente al rapporto di pubblico impiego e che non hanno la medesima natura del trattamento di fine servizio corrisposto dall'I.N.A.D.E.L., tenuto anche conto che la riduzione dei predetti trattamenti supplementari prevista dallo stesso art. 17 della citata legge (in misura pari all'ammontare dell'aumento da questa apportato al trattamento corrisposto dall'I.N.A.D.E.L.) deriva dal carattere integrativo proprio di tali trattamenti. (Fattispecie relativa a rapporti di lavoro cessati anteriormente al 30 giugno 1998).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/09/2013, n. 20358
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20358
Data del deposito : 5 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A M - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente di Sezione -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. N G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17484-2012 proposto da:
ALO CATERINA in proprio e nella qualità di procuratore di Arena Antonino e Arena Caterina, ALLIO GIUSEPPE, PARMEGGIANI ERMANNA nella qualità di erede di T A, CECCIO DOMENICO, PICCIONE DOMENICO e PICCIONE INNOCENZO nella qualità di eredi di Giovagnoli Antonina e Piccione Giacomo, BONANNO NICOLA nella qualità di erede di B G;
VIOLA GIUSEPPE, VIOLA ELIO, VIOLA GIOVANNI, MANGANARO ROSA nella qualità di eredi di V N;

SPAGNOLO GIOACCHINO, POLLI GIOVANNI FAUSTO, RISITANO DOMENICA e RISITANO DOMENICO nella qualità di eredi di R N, e FRISONE Laura, CIMMINO ITALO, GIACOBBE COSTANTINO, SIGILLO GIUSEPPE, INTERDONATO FRANCESCO, CAMPISI SALVATORE , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAZIO 9, presso lo studio dell'avvocato CIAPPONI MARCO, rappresentati e difesi dall'avvocato NOSCHESE ROBERTO, per delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro
COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DÈ CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato FONTANELLI ALDO, rappresentato e difeso dall'avvocato LA TORRE ORESTE, per delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, D'ALOISIO CARLA, per delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con procura -
contro
I.N.P.D.A.P.;

- intimato -

avverso il provvedimento n. 713/2011 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 25/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

uditi gli avvocati Aldo FONTANELLI per delega dell'avvocato Oreste La Torre, Emanuele DE ROSE per delega dell'avvocato Antonino Sgroi;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso, A.G.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Messina, per quello che interessa in questa sede, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava la giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alla domanda proposta degli attuali ricorrenti nei confronti del Comune di Messina, dell'INPS e dell'INPDAP avente ad oggetto il riconoscimento del loro diritto ad ottenere dal predetto Comune il rimborso delle maggiori somme trattenute sull'indennità supplementare di fine servizio a titolo di contributi previdenziali derivanti dall'applicazione di un aliquota maggiore di quella prevista, con conseguente condanna del Comune al pagamento delle relative somme. La predetta Corte riteneva che oggetto della controversia era la giusta determinazione dell'indennità supplementare di fine servizio in quanto i ricorrenti, tutti ex dipendenti delle Imposte di consumo avevano conseguito, transitando nei ruoli comunali, lo stesso trattamento retributivo e previdenziale previsto per gli altri dipendenti comunali, mantenendo però

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