Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/08/2022, n. 24039

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/08/2022, n. 24039
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24039
Data del deposito : 3 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21976/17 R.G. proposto da: CIACCIA ALESSANDRO, rappresentato e difeso da se stesso 36F07" data-article-version-id="873a1a24-05e8-577d-871a-cf49c5021c85::LRE0A8ED608E9D07C36F07::1940-10-28" href="/norms/codes/itatextvmafbz6e29423q/articles/itaartos9wz7dn8l5mv?version=873a1a24-05e8-577d-871a-cf49c5021c85::LRE0A8ED608E9D07C36F07::1940-10-28">ex art.86 cod. proc. civ., congiuntamente all’avvocato L P, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma Via T. Salvini n. 2/a. - ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZOn. 154/ 2/17, depositata in data28 febbraio 201 7 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal consigliere dott.ssa M L D R. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Avv. Accer.

IRPEFFATTI DI CAUSA

1.A C,di professione avvocato, con il medesimo atto ed in esito ad una pubblica asta, in data 15 / 05 /20 08 acquistava , all'interno del medesimo fabbricato, due distinte porzioni immobiliari, una delle quali costituenti oggetto dell'accertamento per cui è causa. Le due distinte porzioni immobiliari presentavano una diversa consistenza catastale e venivano acquistate al rispettivo prezzo di €122. 710,00 (quella sita al secondo piano, int. 3 ed oggetto del presente contenzioso) e di € 162.670,00 (quella sita al primo piano int. 1);
alla compravendita si faceva luogo a mezzo di mutuo ipotecario gravante su entrambe le porzioni immobiliari che venivano, altresì , fatt e oggetto di lavori di ristrutturazione indistintamente e cumulativamente conteggiat i . A C, con contratto stipulato in data 01 / 11 /20 08 e registrato in data 06/11/2008,concedeva i n locazione commerciale alla Fulcrum Finn s.p.a. l'immobile sito al secondo piano int. 3, per la durata di anni quattro ( ricomprendente dunque i periodi d'imposta accertati dal 2009 al 2012). L ' U fficio , sul presupposto che la porzione immobiliare acquistata per € 122.710,00 , ed oggetto del presente contenzioso, non costituisse bene strumentale all'attività del contribuente, con l'avviso di accerta mento n . TA3010302455/2014, recuperava a tassazione, per l’anno 2010, l’importo di € 18.695,00, per indebita deduzione di componenti negativi,le quote di ammortamento, gli interessi passivi e le spese di manutenzione relativi al detto bene immobile e ciò faceva nella misura del 50% degli importi indistintamente computati e riferiti ad entrambi le porzioni immobiliari. Va, rilevato che questo contenzioso è connesso con altri contestualmente in essere relativi agli anni d'imposta 2010 (avviso di accertamento n. TA3010302455),2011 (avviso di accertamento n. TA3010302457) e 2012 (avviso di accertamento n. TA3010302458).

2. Comunque, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento innanzi alla C.t.p. dell'Aquila– innanzi alla quale si costituiva anche l’Ufficio instando per il rigetto del ricorso - c ontestualmente anche gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2010,2011 e 2012. 3. La C.t.p. dell'Aquila, con sentenza n. 152/16 accoglieva in parte il ricorso, disponendo che, sotto il vincolo della continuazione, venisse applicata cumulativamente per le quattro annualità accertate un'unica sanzione prevista per la violazione più grave aumentata del triplo e rigettando nel resto.

4. Avverso tale sentenza , il contribuente proponeva ricorso innanzi alla C.t.r. dell’Abbruzzo chiedendo l ’ annullamento dell'avviso di accertamento, innanzi a l giudice d 'appello si costituiva anche l'Ufficio 5. Con la sentenza n. 154/2/17, depositata il 28/02/2017, la C.t.r., in parziale accoglimento dell'appello del contribuente, statuiva che la ripresa a tassazione dovesse computarsi nella misura del 40% degli esposti componenti negativi e rigettava l'appello incidentaledell’Ufficio.

6. Il contribuente ha proposto ricorso avverso la sentenza della C.t.r., sulla scorta di sei motivi. L’ Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.

7. Il contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, per definizione agevolata delle liti pendenti, la cui domanda era stata presentata in data 29/05/2019, allegando la documentazione normativamente prevista nonché la prova del versamento della somma di € 1.584,15. 8. L’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di fissazione udienza per diniego definizione agevolata.

9. Il contribuente ha depositato istanza di sollecita fissazione dell’udienza. 10. Il ricorso è stato avviato alla trattazione nella pubblica udienza del giorno 7 luglio 2022, nelle forme di cui all'art.23, comma 8 bis del d.l. 28.10.2020, convertito, con mod. dalla legge 18 dicembre 2020 n.176, per la quale il contribuente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta: «Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – Violazione di legge – Illegittimità della delega all’accesso e dei successivi atti di accertamento dell’Ufficio sottoscritti per delega da soggetti non aventi qualifica dirigenziale e/o non muniti di poteri. Conseguente nullità degli avvisi di accertamento. Violazione degli artt. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione all’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e art. 345 cod. proc. civ., artt. 24 e 35 legge 7 gennaio 1929, n. 4 e artt. 52 e 63 d.P.R.26 ottobre 1972, n. 633».

1.2 Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta: «Violazione di legge ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Nullità della motivazione addotta per relationem in violazione dell’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 7 e 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. - Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546».

1.3 Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta: «Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – Nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e/o motivazione apparente. Violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio – Art. 6, commi 2 e 5, e art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)».
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