Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2022, n. 13522

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2022, n. 13522
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13522
Data del deposito : 29 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 19041-202C proposto da: C S, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G MAZZINI

8, presso lo studio dell'avvocato C L C, rappresentato e difeso dall'avvocato M 2;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO NOTARILE PI DISTRETTI RIUNITI DI COSENZA ROSSANO CASTROVILLAPT F PAOLA IN PERSONA DEL SUO LEGALE RP.TE PRO-TFMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

BRUND BUOZZI

99, presso lo studio dell'avvocato F C, rappresentato e difeso dall'avvocato F C;

- controricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO C;

- intimato -

avverso il decreto n. 1314/2020 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 28/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2021 dal Consigliere Dott. C B M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
13. R.G. 19041/2020

FATTI DI CAUSA

Il notaio S C ricorre per cassazione avverso il decreto 28 aprile 2020, n. 1314, con il quale la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente contro la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina della Calabria. La Commissione gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione notarile per la durata di un anno, all'esito di un procedimento disciplinare, avviato su iniziativa del Consiglio notarile, con cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile per il tardivo pagamento delle imposte principali, collegato alla tardiva registrazione di quattordici atti stipulati tra il 25 ottobre 2017 e il 31 gennaio 2018. La Corte d'appello, dopo avere stigmatizzato la non occasionalità della condotta del notaio, la precedente erogazione di sanzioni disciplinari a suo carico, nonché lo svolgimento di ulteriori e analoghi procedimenti disciplinari e il presunto danno procurato ai clienti, ha escluso la circostanza attenuante del cosiddetto ravvedimento operoso, consistendo la condotta incolpata proprio nel ritardo dell'adempimento, così che non sarebbe possibile ipotizzare un comportamento successivo al ritardato adempimento che valga ad attenuarne gli effetti. Resiste con controricorso il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola. Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dal controricorrente. Il ricorrente ha inoltre depositato ricorso per la rimessione della causa alle sezioni unite, ai sensi del secondo comma dell'art. 376 c.p.c. L'istanza è stata respinta con provvedimento del primo presidente depositato il 1° dicembre 2021.
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