Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/2024, n. 21344
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In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 32534/2019 Numero sezionale 2629/2024 Numero di raccolta generale 21344/2024 Data pubblicazione 30/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: Contratti bancari - - Disciplina introdotta dall'art. UMBERTO LUIGI CESARE Presidente 1, comma 628, l. n. 147 del 2013- GIUSEPPE SCOTTI Divieto dell'anatocismo - MARCO MARULLI Consigliere Necessità dall'adozione di GIULIA IOFRIDA Consigliere apposita delibera da parte del CICR FRANCESCO TERRUSI Consigliere - Esclusione MASSIMO FALABELLA Consigliere-Rel. Ud.12/06/2024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 32534/2019 proposto da: Associazione Movimento Consumatori, rappresentata e difesa dall'avvocato P F;
ricorrente
contro
Banco di Credito P. Azzoaglio s.p.a., Cassa di Risparmio di Fossano S.p.a., Cassa di Risparmio di Savigliano s.p.a., Banca di Credito Cooperativo di Bene Vagienna s.c., Banca di Credito Cooperativo di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori s.c.r.l, Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura s.c., Banca del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi s.c., Cassa Rurale e Artigiana di Boves s.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati A A, F B, D V e L J;
Sez. I – RG 32534/2019 udienza pubblica 12.6.2024 1 Numero registro generale 32534/2019 Numero sezionale 2629/2024 Numero di raccolta generale 21344/2024 Data pubblicazione 30/07/2024 controricorrenti nonché
contro
BPER Banca s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Civale;
controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 550/2019 della Corte di appello di Torino depositata il giorno 26 marzo 2019. Udita la relazione svolta dal consigliere relatore Massimo Falabella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero;
udite le difese delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. — L'Associazione Movimento Consumatori ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Cuneo, le banche in epigrafe indicate domandando: accertarsi che la condotta posta in essere dai predetti istituti di credito con l'attuazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati nell'ambito dei contratti di conto corrente, o, comunque, con l'applicazione di interessi anatocistici successivamente al 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore della nuova versione dell'art. 120, comma 2, t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993), risultante dall'art. 1, comma 629, l. n. 147/2013, doveva considerarsi illegittima e contraria agli interessi collettivi dei consumatori, oltre che alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali di cui all'art. 2, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 206/205;
accertarsi che i consumatori titolari dei contratti di conto corrente accesi presso i predetti istituti di credito avevano diritto ad ottenere la restituzione degli interessi sugli interessi maturati sui saldi debitori dei propri conti correnti, o il ricalcolo del saldo dei medesimi conti, con eliminazione di ogni addebito di interessi anatocistici;
inibirsi, a norma dell'art. 140, lett. a), c. cons. (d.lgs. n. 206/2005), ogni forma di capitalizzazione degli interessi Sez. I – RG 32534/2019 udienza pubblica 12.6.2024 2 Numero registro generale 32534/2019 Numero sezionale 2629/2024 Numero di raccolta generale 21344/2024 Data pubblicazione 30/07/2024 passivi maturati nell'ambito di tali contratti di conto corrente o, comunque, l'applicazione di interessi anatocistici, nonché la diffusione, l'utilizzo e l'applicazione delle clausole contrattuali ed economiche che prevedevano l'applicazione di interessi anatocistici;
ordinarsi agli istituti di credito convenuti ex art. 140, lett. b), c. cons. di pubblicare sulla home page del proprio sito internet, oltre che di inviare a ciascun correntista, un avviso con il quale informare che, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 era vietata, per tutti i contratti di conto corrente, qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi e che ogni correntista aveva diritto a ripetere gli interessi anatocistici corrisposti e ad ottenere il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente, eliminando ogni addebito di interessi sugli interessi maturati dopo il 1 gennaio 2014;
ordinarsi la pubblicazione del dispositivo della sentenza su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale;
fissarsi un termine alle società convenute ex art. 140 c. cons., per l'adempimento di tutti gli obblighi imposti dal Tribunale determinando, altresì, in misura non inferiore a euro 1.000,00, la somma da corrispondersi per ogni inadempimento ovvero per ogni giorno di ritardo. Gli istituti di credito si sono costituiti chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice. Hanno dedotto il difetto di legittimazione dell'associazione attrice e la non immediata applicabilità della norma novellata nel 2014, in mancanza di provvedimenti attuativi del CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio);
in subordine hanno richiesto che il Tribunale rimettesse alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 629, l. n. 147/2013 e 1, comma 749, della medesima legge, per non essere previste norme transitorie, o per violazione del principio di necessaria ragionevolezza della legge;
in via di ulteriore subordine, hanno chiesto di trasmettere gli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché la stessa si pronunciasse, in via pregiudiziale, sulla compatibilità con l'ordinamento unionale dell'art. Sez. I – RG 32534/2019 udienza pubblica 12.6.2024 3 Numero registro generale 32534/2019 Numero sezionale 2629/2024 Numero di raccolta generale 21344/2024 Data pubblicazione 30/07/2024 120, comma 2, t.u.b., se interpretato nel senso di prevedere un divieto di anatocismo nel settore bancario. Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito dell'ulteriore modifica dell'art. 120, comma 2, t.u.b., ad opera dell'art. 17 bis, comma 1, d.lgs. n. 18/2016, convertito, con modificazioni, in l. n. 49/2016, le banche hanno eccepito la cessazione dalla materia del contendere. Con sentenza del 14 luglio 2017 il Tribunale di Cuneo ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'Associazione Movimento Consumatori;
ha ritenuto che l'applicabilità della nuova disciplina fosse differita all'emanazione di nuova disciplina attuativa da parte del CICR;
ha affermato, in particolare, che la nuova norma introduceva un divieto di capitalizzazione da attuarsi nei termini che fossero stati definiti dal predetto Comitato;
ha osservato che l'art. 161, comma 5, t.u.b. era norma transitoria di carattere generale e che essa non consentiva alle banche di conteggiare gli interessi escludendo la capitalizzazione degli stessi;
ha escluso la cessazione della materia del contendere per effetto della nuova formulazione dell'art. 120 t.u.b., rilevando come nei contratti di durata, in caso di successione delle diverse discipline normative, gli effetti delle pregresse disposizioni possono continuare a produrre effetti negativi per il consumatore ove non siano rimossi dalle norme successive. 2. ― Avverso detta sentenza l'Associazione Movimento Consumatori ha proposto appello. Si sono costituite le banche vittoriose in primo grado, chiedendo dichiararsi inammissibile, e comunque rigettarsi, il gravame;
la Cassa di Risparmio di Saluzzo ha spiegato appello incidentale. Con sentenza del 26 marzo 2019 la Corte di appello di Torino ha respinto il gravame principale e il quinto motivo di impugnazione incidentale della Cassa di Risparmio di Saluzzo, dichiarando assorbiti gli altri. 3. ― Contro quest'ultima pronuncia l'Associazione Movimento Sez. I – RG 32534/2019 udienza pubblica 12.6.2024 4 Numero registro generale 32534/2019 Numero sezionale 2629/2024 Numero di raccolta generale 21344/2024 Data pubblicazione 30/07/2024 Consumatori ha proposto un ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso Banco di Credito P. Azzoaglio s.p.a., Cassa di Risparmio di Fossano s.p.a., Cassa di Risparmio di Savigliano s.p.a., Banco di Credito Cooperativo di Bene Vagienna s.c., Banca di Credito Cooperativo di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori s.c.r.l., Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura s.c., Banca del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi s.c., Cassa Rurale e Artigiana di Boves s.c., nonché BPER Banca s.p.a., quale incorporante Cassa di Risparmio di Saluzzo, che ha spiegato una impugnazione incidentale su di un motivo. A seguito di accettazione e rinuncia, con decreto dell'11 gennaio 2022 è stato dichiarato estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra l'associazione attrice e BPER Banca. Il giudizio, avviato alla trattazione camerale, è stato rimesso in pubblica udienza con ordinanza n. 5962 del 2023 di questa Corte. Le parti hanno depositato memoria. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il primo motivo di ricorso oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 120 t.u.b., come novellato dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, e dell'art. 12 delle preleggi. Il mezzo verte sul significato da attribuire alla disciplina modificata del secondo comma del cit. art. 120;
si deduce che l'interpretazione letterale, teleologica e storico-sistematica confermerebbero che con la l. n. 147/2013 il legislatore abbia inteso introdurre il divieto di anatocismo. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 120 t.u.b., novellato dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, e dell'art. 1283 c.c., anche con riferimento agli artt. 4, 12 e 15 preleggi. Si lamenta che la sentenza di appello abbia condizionato l'applicabilità del divieto di anatocismo all'emanazione della delibera del CICR, Sez. I – RG 32534/2019 udienza pubblica 12.6.2024 5 Numero registro generale 32534/2019 Numero sezionale