Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2022, n. 48698
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Z X nato a ZHEJIANG( CINA) il 20/11/1970 avverso l'ordinanza del 17/02/2022 del GIP TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Prato, in accoglimento dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata a J L per i reati di tentato omicidio aggravato e tentata estorsione provvisoriamente addebitatigli, disponeva, nei suoi confronti, gli arresti domiciliari, ravvisando un'attenuazione delle esigenze cautelari derivante dalla parziale scelta collaborativa intrapresa dal predetto indagato.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, X Z, persona offesa nel procedimento penale d'interesse, deducendo il vizio di erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all'art. 299, commi 2-bis e 3, cod. proc. pen., per avere l'indagato avanzato la richiesta di sostituzione della misura cautelare omettendo di notificarla al difensore della persona offesa, adempimento, quest'ultimo, previsto dalla norma a pena d'inammissibilità dell'istanza:
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Prato, in accoglimento dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata a J L per i reati di tentato omicidio aggravato e tentata estorsione provvisoriamente addebitatigli, disponeva, nei suoi confronti, gli arresti domiciliari, ravvisando un'attenuazione delle esigenze cautelari derivante dalla parziale scelta collaborativa intrapresa dal predetto indagato.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, X Z, persona offesa nel procedimento penale d'interesse, deducendo il vizio di erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all'art. 299, commi 2-bis e 3, cod. proc. pen., per avere l'indagato avanzato la richiesta di sostituzione della misura cautelare omettendo di notificarla al difensore della persona offesa, adempimento, quest'ultimo, previsto dalla norma a pena d'inammissibilità dell'istanza:
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