Cass. civ., sez. VI, ordinanza 15/10/2020, n. 22327
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29918-2019 R.G. proposto da: C L S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato R M;- ricorrente -contro L E, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 31, presso lo studio dell'avvocato G M, rappresentata e difesa dall'avvocato G B;- resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 01/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. M M;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U D A, che conclude per raccoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata con l'affermazione della competenza del Tribunale di Monza. RITENUTO IN FATTO 1. Con il ricorso in atti la Società Campeggio Lombardo s.p.a. insta questa Corte per il regolamento della competenza in relazione all'ordinanza 1.10.2019 con la quale il Tribunale di Monza ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale delle imprese di Milano in relazione alla controversia promossa dall'istante nei confronti della socia E L al fine del pagamento delle quote annuali dovute per l'assegnazione in uso di una piazzola di sosta. 2. Nell'occasione il decidente ha motivato il proprio convincimento declinatorio sull'assunto che «nel caso di specie, le questioni oggetto della presente controversia ed, in particolare, la domanda volta ad ottenere la condanna per le spese in relazione all'uso della piazzuola n. 306, per l'anno 2018, presuppone la trattazione dello status di socio della Sig.ra Lentini Erika per tale annualità, nonché la questione relativa alla legittimità dello scioglimento del predetto rapporto sociale;si aggiunge, infine, che anche le domande di condanna alle spese relative agli anni 2016 e 2017 sono connesse alla medesima qualità di socia della convenuta». Ric. 2019 n. 29918 sez. M1 ud. 15-09-2020 -2- 3. Il mezzo così proposto si vale di due motivi di gravame. Il primo intende censurare l'impugnato deliberato per violazione dell'art. 9 cod. proc. civ., radicandosi in relazione al petitum e alla causa petendi sottesa alla controversia promossa avanti al giudice declinante la competenza del medesimo sia per territorio che per valore e materia;il secondo lamenta la falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni nella 1. 24 marzo 2012, n. 27, che ha riformulato l'art. 3, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, osservando che le somme pretese sono reclamate in ragione della qualità di utente della Lentini e non di socia e non rilevando perciò la questione del suo recesso per totale assenza del nesso causale tra lo status di socio e la dedotta obbligazione di pagamento. Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte ex art. 380- ter cod. proc. civ. Resiste la Lentini con controricorso e memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Va previamente rilevata l'ammissibilità del mezzo dispiegato poiché, seppur non costa che il provvedimento impugnato, rettamente emesso nella forma prescritta dall'art. 279, comma 1, cod. proc. civ., sia stato pronunciato a seguito di espressa rirnessione della causa in decisione e di invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, esso attesta, tuttavia, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, che mediante la sua adozione il decidente abbia voluto esternare la propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (Cass., Sez. U, 29/09/2014, n. 20449).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi