Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 9802
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Testo completo
A.A., B.B. e C.C. hanno proposto ricorso per la revocazione dell'ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 dicembre 2019, n. 34185, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di rettifica di valore da Euro 3.352.400,00 (somma indicata come prezzo nel rogito notarile del 30 novembre 2007) ad Euro 5.200.000,00 e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad una vendita della quota di comproprietà nella misura di 3/6 su un terreno, ha accolto il primo motivo e dichiarato l'assorbimento del secondo motivo del ricorso proposto in via principale dall'Agenzia delle Entrate ed ha rigettato il ricorso proposto in via incidentale dai medesimi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna il 28 luglio 2014, n. 1487/01/2014. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo l'inammissibilità per tardività del ricorso per revocazione a causa della notifica alla sola Avvocatura Generale dello Stato. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l'inammissibilità del ricorso per revocazione. I ricorrenti hanno depositato memoria.
2. Il ricorso per revocazione è affidato a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, si denuncia errore di fatto nell'accezione prevista dall'art. 395 c.p.c. , n. 4, per essere stato dichiarato da questa Corte che la vendita soggetta ad imposta di registro aveva per oggetto una "parte di un terreno" anzichè una quota indivisa (nella specie, la quota dei 3/6) di un terreno, derivando da tale indicazione un'alterazione sostanziale della comparazione ai fini della stima a causa della disomogeneità tra la vendita pro parte e la vendita pro quota sul piano della commisurazione dei valori.
2.2 Con il secondo motivo, si denuncia errore di fatto nell'accezione prevista dall'art. 395 c.p.c. , n. 4, per non essere stato tenuto conto da questa Corte che la residua quota indivisa (nella specie, la restante quota dei 3/6) del medesimo terreno era stata venduta nella medesima data dai coeredi D.D., E.E. e F.F. per un prezzo (Euro 3.450.000,00) di poco superiore a quello sottoposto a rettifica (Euro 3.352.400,00), risultando dal cumulo dei due corrispettivi (Euro 6.802.400,00) un valore prossimo a quello indicato nella dichiarazione di successione del defunto dante causa (Euro 6.705.100,00).
2.3 Con il terzo motivo, si denuncia errore di fatto nell'accezione prevista dall'art. 395 c.p.c. , n. 4, per non essere stato tenuto conto da questa Corte che il terreno era stato stimato all'epoca di apertura della successione (e della vendita: anno 2005), in misura corrispondente - nei limiti della quota dei 3/6, e quindi di 1/2 (Euro 6.700.000,00: 2 = 3.350.000,00) - al prezzo di vendita (Euro 3.352.400,00), a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, nel corso del coevo procedimento di divisione giudiziale (recte: per reintegrazione di legittima) dinanzi al Tribunale di Bologna (R.G. n. 15924/2005) tra i coeredi della defunta G.G..
2.4 Con il quarto motivo, si denuncia errore di fatto nell'accezione prevista dall'art. 395 c.p.c. , n. 4, per non essere stata fissata la discussione in pubblica udienza dal giudice di secondo grado ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33 nonostante la richiesta formulata dai ricorrenti in tal senso nel controricorso con ricorso incidentale.
2.5 Con il quinto motivo, si denuncia errore di fatto nell'accezione prevista dall'art. 395 c.p.c. , n. 4, per non essere stata cassata dal giudice di legittimità la sentenza impugnata col ricorso per cassazione con rinvio della causa al giudice di appello per il riesame del merito.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, si deve disattendere l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso per revocazione.
Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle Entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia delle Entrate dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72 di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Tale nullità, inoltre, può essere sanata con la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate o, in difetto, con l'ordine di rinnovazione della notifica all'Agenzia delle Entrate (nella sua sede), ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (tra le tante: Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22641;
Cass., Sez. 5, 5 febbraio 2009, n. 2816;
Cass., Sez. 5, 23 febbraio 2009, n. 4327;
Cass., Sez.