Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2008, n. 21161

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Massime1

Se una società, costituita in primo grado a mezzo di procuratore, viene fusa per incorporazione nel corso del giudizio di primo grado (nella specie, tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e l'udienza collegiale) e il suo procuratore non dichiara in udienza l'avvenuta fusione o non la notifica all'altra parte, è valido l'atto di appello proposto nei confronti della società incorporata notificato al procuratore costituito, atteso che, in forza del particolare rapporto di continuità identitaria tra le società partecipanti alla fusione, non può ritenersi che la società che risulta dalla fusione sia soggetto estraneo al rapporto giuridico processuale intestato alla società fusa ed al connesso rapporto di mandato alle liti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2008, n. 21161
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21161
Data del deposito : 6 agosto 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, e dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

- ricorrenti -

contro
la OR RO e figlio PA, di seguito indicata come "Società", incorporante della OR RO AS Spa, in persona della Presidente e legale rappresentante, signor Aiello Antonio, rappresentato e difeso dagli avvocati Contino Giuseppe e Giancarlo Contento, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Goiran 23;

- intimata e controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 28 marzo 2003, n. 637, depositata il 24 aprile 2003;

udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 30 aprile 2008 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito l'avv. Gianna Galluzzo per le ricorrenti amministrazioni finanziarie;

udito l'avv. Giancarlo Contento per la Società resistente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Il 1 agosto 2003 è notificato alla Società un ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Amministrazione delle finanze contro la sentenza del Tribunale di Bologna 20 ottobre 1998, n. 568/99, depositata il 23 marzo 1999, che aveva accolto la domanda della Società di rimborso delle somme pagate a titolo di imposta addizionale sui consumi di energia elettrica.

1.2. Il 14 ottobre 2003 è notificato alle ricorrenti amministrazioni finanziarie il controricorso della Società.
2.1

fatti di causa

sono i seguenti:
a) il 13 giugno 1994 la OR RO AS PA cita in giudizio l'Amministrazione delle finanze dello Stato, chiedendo che essa sia condannata a restituirle L. 14.090.100, versate come imposta addizionale sui consumi di energia elettrica;

b) dinanzi al Tribunale di Bologna, nell'udienza del 9 ottobre 1996, le parti precisano le loro conclusioni;

c) con atto notarile del 6 maggio 1997, iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio di Parma il 10 giugno 1997 e pubblicato per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 settembre 1997;
la OR RO AS PA è incorporata dalla OR RO e figlio PA;

d) all'udienza collegiale dei Tribunale di Bologna del 20 ottobre 1998 la causa è posta in decisione;

e) il 23 marzo 1999 la sentenza di primo grado è pubblicata mediante deposito in cancelleria;

f) il 4 gennaio 2000 la società incorporante notifica all'amministrazione finanziaria, unitamente alla sentenza di primo grado., il relativo atto di precetto per il pagamento della somma contestata, portando così a conoscenza dell'amministrazione finanziaria l'avvenuta fusione societaria;

g) il 26 gennaio 2000 l'amministrazione finanziaria propone appello, notificandolo all'incorporata BO RO AS PA;

h) il 18 ottobre 2000 si costituisce in giudizio l'incorporante BO RO e figlio PA, eccependo la nullità dell'appello;

i) l'appello dell'amministrazione finanziaria è dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Bologna con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La sentenza della Corte d'appello, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata:
a) "nell'ipotesi in cui, dopo la chiusura dell'udienza di discussione (o dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 300 c.p.c., comma 5) ma prima della notificazione della sentenza, si
verifica la morte o la perdita della capacità della parte costituita a, mezzo di procuratore (o l'estinzione della società che ha formato oggetto di fusione o di incorporazione), il giudizio di impugnazione dev'essere instaurato nei confronti dei soggetti che siano parti sostanziali attualmente interessate alla controversia";

b) "l'impugnazione proposta nei confronti della parte estinta è nulla per un vizio attinente alla vocatio in ius, la cui sanatoria è disciplinata dall'art. 164 nella vecchia formulazione, trattandosi di controversia iniziata prima del 30.4.1995. Avendo la sanatoria per costituzione in giudizio del successore a titolo universale efficacia ex tunc, si può parlare di sanatoria solo se essa avvenga quando ancora non sia maturato il termine di cui agli art. 325 e 327: nel caso in esame, non risultando la sentenza notificata, si applica il termine di un anno e quarantasei giorni";

c) "orbene, la sentenza è stata pubblicata il 23.3.1999 mediante deposito in cancelleria;
l'atto di appello è stato notificato dall'amministrazione finanziaria il 26.1.2000;
il successore a titolo universale OR RO e figlio s.p.a. si è costituito in giudizio il 18.10.2000, vale a dire dopo il decorso del termine per l'impugnazione";

d) "nè l'appellante può invocare a propria discolpa
quell'orientamento secondo cui la nuova situazione dev'essere conosciuta dall'impugnante: se egli ha senza sua colpa ignorato l'evento, opererebbe la disciplina dell'art. 291.
La questione è stata superata da Cass. n. 11394 del 1996 nel senso sopra delineato";

e) "l'appello è pertanto inammissibile".

4. Il ricorso per cassazione delle amministrazioni finanziarie è sostenuto con un solo motivo d'impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.

5. La Società resiste con controricorso e conclude per l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza del ricorso e per l'adozione di ogni conseguente provvedimento, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE

6.1. Con l'unico motivo d'impugnazione si denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 300 e 330 c.p.c., oltre all'insufficienza e alla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia.

6.2. Le ricorrenti amministrazioni finanziarie sostengono, al riguardo, che il giudice d'appello, da un lato, avrebbe preso atto che la successione della società incorporante alla società incorporata si è verificata prima della conclusione del giudizio di primo grado e, in particolare, prima della pubblicazione della relativa sentenza, ma, dall'altro lato, avrebbe applicato principi regolanti la diversa ipotesi in cui l'evento modificativo della soggettività si realizzi dopo la chiusura del giudizio, cioè dopo il deposito della sentenza. Infatti, solo quando l'evento estintivo si verifichi dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della sua notificazione il giudizio d'impugnazione dovrebbe essere instaurato nei confronti, non della parte estinta, ma dei soggetti che siano parti sostanziali attualmente interessate alla controversia.
Nel caso di specie, invece, in cui l'estinzione per incorporazione della società attrice si è verificata nel corso del giudizio di primo grado, si sarebbe dovuto applicare l'art. 300 c.p.c., in virtù del quale gli eventi estintivi della parte costituita a mezzo di procuratore sarebbero processualmente rilevanti solo ove siano oggetto di trasmissione di conoscenza nel processo e in virtù del quale gli eventi realizzatisi dopo la

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