Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/12/2018, n. 33657
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Testo completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24796-2016 proposto da: IAVARONE INDUSTRIA LEGNAMI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIUSEPPE MAZZINI
142, presso lo studio dell'avvocato C D C, rappresentata e difesa dagli avvocati G A e D R;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE'
BORSI
4, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato S C;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 1178/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2018 dal Consigliere M F;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale L S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati D R e S C.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, con sentenza non definitiva del 15.01.2013, pronunciando sulle domande proposte dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Avellino - ASI nei confronti della Iavarone Industria Legnami s.p.a. volte ad ottenere il rilascio delle aree assegnate alla convenuta a titolo provvisorio nell'ambito dell'area industriale di Calitri, oltre al risarcimento dei danni, condannava la società convenuta al rilascio del lotto n. 6, riservando al prosieguo del giudizio la liquidazione dei danni. In virtù di appello interposto dalla Iavarone, la Corte di appello di Napoli, nella resistenza del Consorzio, respingeva il gravame, confermando la decisione del giudice di prime cure, riconoscendo, in primo luogo la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di azione esercitata dall'A.S.I. ai sensi degli artt. 823 e 830 c.c. per il recupero, in regime di diritto privatistico, di beni assegnati in godimento all'appellante. Nel merito, rilevava che la Iavarone non contestava il mancato verificarsi delle condizioni per l'assegnazione definitiva del lotto, ma chiedeva solo la sospensione del giudizio per pregiudizialità rispetto al procedimento pendente avanti al TAR Campania sul Ric. 2016 n. 24796 sez. SU - ud. 19-06-2018 -2- silenzio serbato dalla Regione quanto alla sua richiesta di finanziamento, non ottenuto il beneficio pubblico necessario all'assegnazione definitiva dall'appellante neanche in corso di causa. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la Iavarone con quattro motivi, cui ha replicato il Consorzio con controricorso. In prossimità delta pubblica udienza parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. per avere omesso il giudice del gravame ogni accertamento circa l'appartenenza del fondo in questione al Consorzio, nonostante la verifica fosse stata chiesta espressamente dallo stesso attore. Aggiunge la ricorrente che la qualificazione della domanda operata dai giudici di merito sarebbe assolutamente errata e in palese contratto con le conclusioni rassegnate dall'ASI, trattandosi di tutela di natura reale e non personale. La censura è priva di pregio. E' in primo luogo erronea la deduzione della violazione dell'art.112 c.p.c., che attiene all'omesso esame della domanda e consente alla Corte l'esame degli atti processuali, mentre nell'ipotesi de qua si censura l'interpretazione che della domanda ha dato il giudice del merito. Ciò precisato, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, con la conseguenza che spetta alla Corte di legittimità effettuare il solo controllo sulla correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 21
VIALE GIUSEPPE MAZZINI
142, presso lo studio dell'avvocato C D C, rappresentata e difesa dagli avvocati G A e D R;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE'
BORSI
4, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato S C;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 1178/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2018 dal Consigliere M F;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale L S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati D R e S C.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, con sentenza non definitiva del 15.01.2013, pronunciando sulle domande proposte dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Avellino - ASI nei confronti della Iavarone Industria Legnami s.p.a. volte ad ottenere il rilascio delle aree assegnate alla convenuta a titolo provvisorio nell'ambito dell'area industriale di Calitri, oltre al risarcimento dei danni, condannava la società convenuta al rilascio del lotto n. 6, riservando al prosieguo del giudizio la liquidazione dei danni. In virtù di appello interposto dalla Iavarone, la Corte di appello di Napoli, nella resistenza del Consorzio, respingeva il gravame, confermando la decisione del giudice di prime cure, riconoscendo, in primo luogo la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di azione esercitata dall'A.S.I. ai sensi degli artt. 823 e 830 c.c. per il recupero, in regime di diritto privatistico, di beni assegnati in godimento all'appellante. Nel merito, rilevava che la Iavarone non contestava il mancato verificarsi delle condizioni per l'assegnazione definitiva del lotto, ma chiedeva solo la sospensione del giudizio per pregiudizialità rispetto al procedimento pendente avanti al TAR Campania sul Ric. 2016 n. 24796 sez. SU - ud. 19-06-2018 -2- silenzio serbato dalla Regione quanto alla sua richiesta di finanziamento, non ottenuto il beneficio pubblico necessario all'assegnazione definitiva dall'appellante neanche in corso di causa. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la Iavarone con quattro motivi, cui ha replicato il Consorzio con controricorso. In prossimità delta pubblica udienza parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. per avere omesso il giudice del gravame ogni accertamento circa l'appartenenza del fondo in questione al Consorzio, nonostante la verifica fosse stata chiesta espressamente dallo stesso attore. Aggiunge la ricorrente che la qualificazione della domanda operata dai giudici di merito sarebbe assolutamente errata e in palese contratto con le conclusioni rassegnate dall'ASI, trattandosi di tutela di natura reale e non personale. La censura è priva di pregio. E' in primo luogo erronea la deduzione della violazione dell'art.112 c.p.c., che attiene all'omesso esame della domanda e consente alla Corte l'esame degli atti processuali, mentre nell'ipotesi de qua si censura l'interpretazione che della domanda ha dato il giudice del merito. Ciò precisato, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, con la conseguenza che spetta alla Corte di legittimità effettuare il solo controllo sulla correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 21
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