Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2023, n. 11785
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dell'Aquila Michela nata a Noale il 17/07/1971;avverso la ordinanza del 19/10/2022 del tribunale di Foggia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere G N;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale P F che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con ordinanza del 19 ottobre 2022, il giudice monocratico del tribunale di Foggia, adito quale giudice dell'esecuzione, nell'interesse di Dell'Aquila Michela, rispetto alla ingiunzione a demolire emessa dal Pubblico Ministero il 23 giugno 2023, sul rilievo per cui il Decreto Penale di riferimento per la demolizione era stato tempestivamente opposto, respingeva l'opposizione così formulata avverso la esecuzione del Decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 7 maggio 2020 e divenuto esecutivo il 3 ottobre 2020. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso Dell'Aquila Michela mediante il suo difensore, con due motivi di impugnazione. 3. Deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, sostenendo che diversamente da quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, sarebbe stata proposta rituale opposizione al decreto penale di condanna in precedenza indicato, ai sensi dell'art. 461 cod. proc. pen., in relazione all'art. 582 cod. proc. pen., con deposito dell'atto presso il giudice di pace di R G. Si aggiunge che a fronte di opposizione presentata, il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto pronunziarsi sul tema della inammissibilità o meno della stessa, così dovendosi limitare a disporre la revoca dell'ingiunzione a demolire.
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