Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 07/03/2023, n. 09466

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 07/03/2023, n. 09466
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09466
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTRIGNANO MATTIA nato a BRINDISI il 29/07/1992 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere G C;
il Procuratore generale, in persona del sostituto S P, ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende;
l'avv. G B, per C M, ha depositato memoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al fine di provvedere alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva e, segnatamente, il lavoro di pubblica utilità ovvero la detenzione domiciliare, chiedendo altresì che, all'indomani della nuova formulazione dell'art. 131 bis, cod. pen. di cui al decreto legislativo n. 150/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, che ha esteso la applicabilità della causa di non punibilità di cui sopra a reati puniti con una pena minima non superiore ad anni 2, venga dichiarata la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (precisando che all'epoca del commesso reato la violazione di cui all'art. 624 bis, cod. pen. era punita con la pena da anni uno ad anni sei di reclusione). Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato, limitatamente all'imputato C M, la sentenza del Tribunale di Forlì, con la quale costui era stato condannato per il reato di furto in luogo di privata dimora in continuazione e in concorso con

GUARDIGLI

Georgia, separatamente giudicata, consistito nell'essersi i due impossessati di beni custoditi in garages condominiali rispettivamente di pertinenza delle abitazioni di

LEO

Tiziana e

LIJOI

Marco (in Forlì, il 14 gennaio 2015).

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi, con i quali ha dedotto la violazione di norme processuali, stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, con riferimento alla asserita, omessa verifica della credibilità della chiamante in correità,

GUARDIGLI

Georgia, e con riguardo alla utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato a verbale di interrogatorio, siccome richiamanti quelle in precedenza rese senza le garanzie di legge.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S P, ha rassegnato sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al fine di provvedere alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva e, segnatamente, il lavoro di pubblica utilità ovvero la detenzione domiciliare, chiedendo altresì che, all'indomani della nuova formulazione dell'art. 131 bis, cod. pen., di cui al d. Igs. n. 150/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, che ha esteso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui sopra a reati puniti con una pena minima non superiore ad anni 2, venga dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto (precisando che all'epoca del commesso reato la violazione di cui all'art. 624 bis, cod. pen. era punita con la pena da uno a sei anni di reclusione). Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte di merito nell'esaminare la seconda doglianza veicolata con l'appello (riprodotta nel primo motivo di ricorso), ha ritenuto che le dichiarazioni della GUARDIGLI (pienamente accusatorie rispetto ai fatti predatori attribuiti all'imputato in concorso), sia pur non sempre precise e puntuali, avessero offerto elementi a conferma del fatto che la donna si era trovata con il CASTRIGNANO allorquando i due avevano sottratto delle biciclette da un garage in Forlì, per rivenderle per strada a una donna musulmana e a un cittadino rumeno. Il che era pienamente coerente, peraltro, con le ampie dichiarazioni confessorie dell'imputato, il quale aveva reso interrogatorio alla PG delegata il 11/3/2015, con l'assistenza del difensore di fiducia, ricevendo tutti gli avvertimenti di rito;
in quella sede, il CASTRIGNANO aveva confermato, dopo lettura, ogni dichiarazione dal medesimo in precedenza resa, a nulla rilevando che, in luogo della ripetizione delle dichiarazioni ampiamente confessorie già rese, si fosse limitato a richiamarle e confermarle ("le cose sono andate esattamente così", come riportato a pag. 6 delle sentenza impugnata). Sul punto, a fronte della specifica doglianza difensiva (riproposta con il secondo motivo di ricorso), la Corte territoriale ha rilevato che l'eventuale nullità delle dichiarazioni rese senza le garanzie di legge non si estende agli atti istruttori ritualmente assunti, nei quali il soggetto precedentemente sentito confermi le precedenti dichiarazioni, sia pur richiamandole per relationem, posto che una cosa è la nullità dell'interrogatorio, altra l'autonomia concettuale e narrativa del testo riprodotto nell'atto, presupposto che giustifica la possibilità che quella narrazione dei fatti sia poi richiamata dal dichiarante in altra sede.
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