Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2006, n. 3858

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Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, l'elemento caratterizzante della subordinazione, costituito dall'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui può assumere intensità differenziata, in funzione dell'autonomia tecnica della prestazione o del fatto che la prestazione tecnica del lavoratore debba coordinarsi con uno specifico "opus" dello stesso datore, in funzione del quale è svolta ( come, nella specie, la prestazione dell'odontotecnico in funzione del lavoro dentistico del datore); ne consegue che, quando la prestazione ha una particolare natura tecnica che sfugge, nella sua specificità, alla (generale) competenza del datore, le direttive non possono interessare le specifiche modalità del lavoro; in questo caso assumono rilievo, al fine della qualificazione del rapporto come subordinato, altri elementi, tra i quali in primo luogo il tempo, sia come oggetto delle direttive, le quali investono in questo caso aspetti esterni alla prestazione in sé (esprimendosi in vincoli di presenza ed orario), sia come parametro della retribuzione (commisurata non all'entità della prestazione ma alla durata del suo svolgimento).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2006, n. 3858
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3858
Data del deposito : 22 febbraio 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC RE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA BALDUINA 59, presso lo studio dell'avvocato BELLETTI SIMONETTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO FALZETTI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
GO RE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 158/2003 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 18/02/2003 - R.G.N. 937/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/10/2005 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;

udito l'Avvocato BELLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6 febbraio 1997 AN NG, sostenendo di aver lavorato come odontotecnico alle dipendenze di AN IU dal 25 ottobre 1988 al 31 ottobre 1993, e di non aver percepito l'integrale retribuzione dovutagli, chiese che il Pretore di Lecce condannasse il IU al pagamento della somma di L. 71.534.429 per differenze retributive, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
Con sentenza del 17 gennaio 2002 il Tribunale di Lecce respinse la domanda. Con sentenza del 18 febbraio 2003 la Corte d'Appello di Lecce condannò il IU al pagamento della somma di Euro 36.944,00, oltre agli interessi legali sugli importati maturati ed annualmente rivalutati.
Premette il giudicante che, poiché l'appellante, articolate le proprie censure avverso la sentenza, di questa ha chiesto l'integrale riforma, tale conclusione contiene implicitamente la domanda di accoglimento della pretesa introduttiva;
sicché l'espressione "con rigetto di ogni avversa pretesa" deve essere intesa come richiesta diretta ad ottenere un giudizio di infondatezza delle argomentazioni esposte nella memoria di costituzione del resistente. Nel merito, osserva il giudicante che, oltre al limitato valore interpretativo che il contratto iniziale di lavoro assume, nei confronti dell'effettivo svolgimento del lavoro stesso, nel caso in esame "l'accordo di frequenza" contenuto nella scrittura privata del 18 aprile 1989 era in contrasto con le testimonianze, da cui emergeva che, per la pregressa esperienza professionale acquisita dal NG, l'accordo non avrebbe avuto funzione alcuna.
Dalle testimonianze TO e EL (attendibili, in quanto pregresse dipendenti del IU e, per accordi stragiudiziali, prive di interessi personali in causa) emergeva che il NG aveva osservato un orario giornaliero eccedente la misura di otto ore, era stato pagato con 150.000 L. settimanali, e nulla aveva percepito per festività, ferie e tredicesima.
In presenza di significativi indici (il controllo del datore, l'orario di lavoro, la continuità della prestazione, la retribuzione, l'assenza di rischi), era da riconoscersi un rapporto di natura subordinata.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre AN IU, percorrendo le linee di tre motivi;
AN NG non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 414 cod. proc. civ., il

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