Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2022, n. 05853

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2022, n. 05853
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05853
Data del deposito : 21 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIB. DEL RIESAME di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 6 luglio 2021 dal Tribunale del riesame di Caltanissetta, che ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di EN RO avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Gela con la quale era stata rigettata la richiesta di perdita di efficacia della libertà vigilata — con obbligo di ricoverarsi presso una comunità terapeutica assistita, di mantenere contatti con il DSM, di rispettare le prescrizioni mediche e di presentarsi periodicamente presso la Stazione dei C.C. — in corso di esecuzione. Nelle more della celebrazione dell'odierna udienza, su disposizione del Presidente del Collegio, è stato verificato che, a seguito di annullamento della sezione feriale di questa Corte di ordinanza emessa ex art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame di Caltanissetta, quale Giudice di rinvio, il 9 settembre 2021, ha confermato l'applicazione a EN RO della misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata con prescrizione di "mantenere contatti con il Dipartimento di Salute Mentale competente, di rispettare le prescrizioni mediche e di presentarsi alla Stazione dei Carabinieri competente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana", mentre ha annullato l'ordinanza genetica nella parte in cui sono erano disposte le ulteriori prescrizioni di "ricoverarsi presso una Comunità Terapeutica Assistita e di non allontanarsene senza autorizzazione del giudice".

2. Contro l'ordinanza emessa in sede di appello, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. Con l'unico argomento di censura, la parte deduce violazione di legge e sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe giudicato corretta l'impostazione dell'appellante a proposito della necessità dell'interrogatorio di garanzia, escludendo però la domandata inefficacia solo perché l'art. 313 non richiama l'art. 302, ma solo l'art. 294 cod. proc. pen. Evoca, poi, il ricorrente giurisprudenza di questa Corte ed individua tre filoni interpretativi, l'uno che richiede comunque l'interrogatorio anche quando in precedenza espletato in occasione dell'applicazione di una misura cautelare, l'altro che lo esclude in un caso di tal fatta, l'altro ancora che esclude detta necessità quando comunque un interrogatorio si sia svolto. Due sono, infine, i quesiti che il ricorrente pone a questa Corte, l'uno è quello di stabilire se l'omesso interrogatorio non faccia cessare la misura di sicurezza;
l'altro è se detto interrogatorio debba espletarsi nei cinque o nei dieci giorni dall'esecuzione della misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

1. Per meglio chiarire le ragioni della decisione, appare opportuno rievocare i provvedimenti dei Giudici de libertate.

1.1. Il Tribunale del riesame ha rigettato l'appello dell'indagato avverso l'ordinanza genetica, ritenendo che l'interrogatorio di garanzia non fosse necessario e giustificando la decisione anche con il richiamo ad alcuni precedenti di questa Corte

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