Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/07/2022, n. 28635

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/07/2022, n. 28635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28635
Data del deposito : 20 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da G C, nata a San Severo il 24/11/1968 avverso la sentenza del 05/11/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R A;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu- ratore generale F C, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avv. A C, difensore di Guglielmo Car- melo, che insiste per raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di C G ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa il 13 marzo 2019 dal Tribunale di Vasto, che aveva dichiarato la predetta ricorrente colpevole del reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 cod. pen., commesso in data 2 marzo 2016, condannandola alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione. La predetta ricorrente è stata ritenuta responsabile per il reato di falsa testi- monianza in relazione alla deposizione resa nel procedimento a carico di P W J, imputato del reato di estorsione ai danni anche della stessa ricor- rente, avendo negato che il debito del figlio verso detto soggetto fosse riconduci- bile ad una cessione di droga, smentendo le precedenti dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari.

2. Con il ricorso si articolano due motivi.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen. rilevan- dosi che essendo la predetta obbligata a deporre, in quanto persona offesa del reato di estorsione, e quindi non assistita dalla facoltà di non deporre, era stata costretta a rispondere a domande che esponevano anche il proprio figlio ipoteti- camente coinvolto nella illecita attività di spaccio svolta per conto di P. Sicchè erano proprio le peculiari circostanze della testimonianza e le specifiche domande rivolte all'imputato che la ponevano nella situazione di conflitto interiore per il sentimento materno che le imponeva di preservare la libertà e l'onore del figlio coinvolto nell'illecita attività di spaccio. La Corte di appello aveva, peraltro, omesso del tutto di rispondere sulla cen- sura dedotta nei motivi di appello avverso la valutazione del primo giudice, frutto del travisamento probatorio denunciato circa la finalità della falsa testimonianza che era stata individuata nella volontà di favorire il nipote imputato del reato di estorsione anziché come era, invece, evidente il proprio figlio dal coinvolgimento nello spaccio o anche soltanto nell'assunzione di sostanze stupefacenti.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in merito alla rite- nuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, considerato che anche ove si fosse voluta escludere l'operatività della causa di non punibilità prevista dall'art.384 cod. pen. era evidente che l'imputata non avesse agito con la coscienza e volontà di scagionare il P dalle accuse a suo carico

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo con cui si censura l'omessa motivazione sulla invocata applicazione dell'esimente prevista dal primo comma dell'art. 384 cod. pen. Al riguardo si deve osservare che effettivamente nella motivazione della sentenza impugnata non vi è alcuna risposta al motivo di appello che era stato dedotto sullo specifico punto.La Corte di appello non ha esaminato le doglianze dell'appellante che investi- vano non la questione giuridica dell'ambito di applicazione della esimente prevista dall'art. 384, comma 1, cod.pen. ma prima di tutto il piano fattuale, con riferi- mento al mancato approfondimento delle ragioni per le quali la testimone aveva reso la falsa dichiarazione in merito alla causa del debito del proprio figlio nei confronti del P, imputato del reato di estorsione. Nella sentenza di appello sul piano del dolo si è affermato che la finalità della falsa testimonianza era quella di aiutare l'imputato P a sottrarsi•alla con- danna per estorsione, ma senza spiegare le ragioni di tale convincimento, ed in modo apodittico rispetto alla indiscussa delimitazione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi